“Mother blaming” e affidi coatti: per i giudici la colpa è delle madri

Nelle separazioni dove la violenza domestica non è riconosciuta, le donne vengono punite e i bambini esposti

Ilaria Boiano
Ilaria Boiano
Avvocata ufficio legale Differenza Donna e dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. ha pubblicato, tra gli altri, "Femminismo e processo penale" (Ediesse)



I fascicoli aperti dinanzi agli uffici giudiziari italiani sono pieni delle storie di donne che decidono di interrompere la relazione sentimentale con il compagno, a causa di varie forme di violenza (da psicologica a fisica) che non sempre le donne denunciano alle autorità penali, richiedendo invece l’intervento del Tribunale ordinario o, nei casi più gravi, del Tribunale per i minorenni, competente per le azioni di decadenza e sospensione della genitorialità.

Negli atti si leggono comportamenti di negligenza, incuria, diffusissimo inadempimento dell’obbligo di mantenimento, sino a condotte di violenza assistita: le madri subiscono prevaricazioni e denigrazioni di ogni tipo alla presenza dei figli e delle figlie

Una violazione dei diritti umani

Non mancano casi di violenze psicologiche e fisiche anche nei confronti dei bambini/e. Come avvocate femministe impegnate nell’assistenza legale a supporto delle donne che fanno esperienza di violenza maschile nelle relazioni di intimità, nel corso degli anni abbiamo condotto insieme alle operatrici dei centri antiviolenza un lavoro costante di empowerment anche giuridico. Abbiamo informato le donne dei loro diritti, degli istituti predisposti nel nostro ordinamento (dagli ordini di protezione in sede civile alle misure cautelari a seguito di denuncia alle autorità giudiziarie in sede penale), sostenendole nella richiesta di affidamento esclusivo e comunque in un accesso alla giustizia senza mediazioni, rivendicando la tutela dei diritti fondamentali lesi da condotte, che come noto, sono riconosciute quali violazioni gravi di diritti umani.

Il lavoro dell’ufficio legale di Differenza Donna in questa direzione è stato costante negli anni, ottenendo importanti risultati grazie a una strategia multilivello. Da una parte, assistenza legale specializzata alle singole donne, e dall’altra un lavoro di documentazione senza sconti di cattive prassi presso le istituzioni, in un confronto continuo che ha prodotto un forte impatto.

La Convenzione di Istanbul

A titolo di esempio dei risultati ottenuti, si riporta un passaggio di un provvedimento del Tribunale di Roma, Giudice Rel. dr.ssa Velletti, che in un caso di regolamentazione dell’affidamento di figlia minore ha ritenuto che le condotte maltrattanti accertate in sede penale:

rilevano a prescindere dall’accertamento della responsabilità penale, essendo comunque rilevante per la valutazione della capacità genitoriale una condotta di uno dei genitori denigratoria ed aggressiva nei confronti dell’altro alla presenza della minore (Tribunale di Roma, 20.12.2019, n. 28454).

Il Tribunale continua evidenziando che in questi casi, parametro per decidere è l’articolo 31 della Convenzione del consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, cosiddetta Convenzione di Istanbul ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 76:

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

L’articolo 31 così sancisce infatti il principio del safety first, come sintetizzato efficacemente dai giudici britannici, a seguito dell’attività di sensibilizzazione istituzionale condotta da Women’s Aid (Women’s Aid, “Child First: Safe Child Contact Saves Lives”, 2017): prioritario cioè è garantire la “sicurezza”, nel senso di incolumità psicofisica, dei/delle figli/e, ma anche delle donne che abbiano prima sofferto violenza. La Corte di appello di Roma, Cons. est. Pierazzi, con decreto del 3 novembre 2020 (N. R.G. 50940/2020) ha chiarito che proprio in adempimento degli obblighi di cui all’art. 31 Convenzione di Istanbul può arrivarsi legittimamente alla dichiarazione di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti del padre condannato per maltrattamenti e ha precisato che

[…] la volontà di non riprendere i rapporti con un genitore che ha agito in modo violento, spaventante e minaccioso appare una comprensibile reazione protettiva, non irragionevole e non patologica ma funzionale ad evitare una nuova esposizione al pericolo ed alla sofferenza. Quando dagli atti del processo emergono credibilmente agiti di violenza, subìta ed assistita, ed i minori non manifestano segnali di disagio personale, psicologico o sociale diversi dalla volontà di non incontrare il genitore che loro ricordano avere tenuto le condotte gravemente pregiudizievoli descritte, ricondurre e ridurre tale decisione ad una patologia psicologica può integrare una autonoma fonte di potenziale pregiudizio per i minori.

La Corte d’appello di Roma così ha respinto le censure del padre che accusava la madre di aver condizionato i figli nel relazionarsi con lui, mettendo in discussione anche l’utilità di una Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) richiesta dal padre per valutare “i motivi” del rifiuto, addebitato alla “condizione di vittima” della madre. Scrive la Corte:

Sottoporli ad una CTU psicologica mirata a scandagliare il loro funzionamento per spingerli a modificare questa posizione così chiaramente assunta costituirebbe infatti da un lato una attività istruttoria meramente esplorativa, in quanto diretta a ricercare eventuali cause psicopatologiche di un disagio del quale sono già emerse chiare e adeguate cause fattuali, dall’altra, e di conseguenza, una delle ipotesi più tipiche di vittimizzazione secondaria stigmatizzata dall’art. 31 Convenzione di Istanbul.

La giurisprudenza

Sollecitata da protocolli come quello del Tavolo interistituzionale del Tribunale di Roma e dalle modifiche normative apportate dalla legge 19 luglio 2019 (n. 69), la giurisprudenza ha cominciato a valutare gli atti dei processi penali in corso, superando l’approccio della psicologia giuridica che rileva “i vissuti” e non i fatti, riguardo giudizi sulla responsabilità genitoriale che rimangono ancora un campo di battaglia iniquo dove le donne sono esposte a una discriminazione in quanto donne e in quanto madri.

Lo sfondo sul quale si dipanano le vicende processuali delle donne, dopo la decisione di interrompere la relazione, è il prodotto dell’intreccio di più traiettorie giuridiche, psicologiche e socio-politiche

Dal principio della bigenitorialità di produzione giurisprudenziale, al criterio “dell’accesso”, elaborato in sede di valutazioni psicoforensi per valutare il comportamento di un genitore nell’agevolazione della relazione del figlio con l’altro, passando per l’alienazione genitoriale e la terapia della “minaccia” per ristabilire la relazione genitoriale minata dall’alienante. Tutte questioni divulgate attraverso una narrazione in apparenza neutra dal punto di vista di genere, che però risulta nella pratica processuale intrisa di pregiudizi sessisti contro le donne. Madri che vengono continuamente additate come responsabili delle difficoltà relazionali tra i padri e i figli, a seguito di valutazioni psicodiagnostiche che generalizzano luoghi comuni e stereotipi, e si dilettano in giudizi prognostici di futuri danni che da comportamenti materni etichettati nei termini di “eccesso di protezione” potrebbero derivare alla salute psicofisica dei figli. Ciò, peraltro, si innesta in una cornice di analisi veicolate da noti autori contemporanei (cfr. tra i vari M. Recalcati; L.Zoja; C. Risé), che attraverso l’elaborazione di un sapere psicoanalitico divulgativo, non di rado accattivante e accessibile:

individuano nella “società senza padre”, e quindi senza “norma”, il nodo della crisi della società contemporanea: un disagio che va curato “con una nuova Legge, un nuovo Padre e un nuovo Ordine”

(G.Petti-L. Stagi, cit., p. 9). Secondo questa tesi la concausa di una società senza padri con relativa crisi della mascolinità, è delle donne contro cui si è stratificato un repertorio di narrazioni mother blaming, che imputano loro la responsabilità di tutti i comportamenti definibili come socialmente devianti. Un processo di colpevolizzazione che non avviene mai in forma diretta ma occultando la critica rivolta alle donne dietro l’elogio dei valori della famiglia tradizionale e le preoccupazioni per una sana “bigenitorialità” che garantisca pari diritti e doveri per entrambi i genitori, promuovendo il discorso della genitorialità responsabile e cooperativa, a sostegno sia di madri sia di padri, come co-beneficiari di una genitorialità parificata (sul tema si rinvia a S. Ciccone, “Essere maschi. Tra potere e libertà”, Rosenberg & Sellier, 2009; L. Gasparrini, “Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni”, Settenove, 2016).

Oscuramento della violenza e patologizzazione della famiglia

Ogni comportamento difforme o modello organizzativo divergente da quello nucleare binario, diviene sospetto e rilevante dal punto di vista nosografico. Così, scrive la sociologa Gabriella Petti, “si curano le patologie sociali con la patologizzazione della famiglia attraverso una narrazione in apparenza neutra dal punto di vista di genere, che però si traduce in una violenza istituzionale di genere, rivolta alle donne in modo così sproporzionato da potersi qualificare nei termini di discriminazione diretta nei confronti delle donne” (cfr. Comitato CEDAW, 2011; 2017; GREVIO, 2020). Cosa che rende concreta la paura “di perdere i figli”: minaccia che comunemente le donne si sentono rivolgere dal partner che subisce la fine della una relazione sentimentale, soprattutto quando la ragione della fine è la determinazione delle donne a non subire più violenza dal lui (cfr. COE, Explanatory Report to the Istanbul Convention, 2011).

Quest’operazione culturale e politica che accomuna gli ordinamenti giuridici con una legislazione formalmente avanzata su diritto di famiglia, uguaglianza di genere e prevenzione della violenza nei confronti delle donne, si conferma reazione deliberata all’avanzamento dei diritti delle donne, ed è riprodotta e amplificata dalla gestione legale della separazione e dell’affidamento dei figli.

La magistratura offre moltissimo spazio alla mediazione familiare e alla psicologica forense che veicolano a loro volta il principio della bigenitorialità attraverso il pericoloso risvolto patologico dell’alienazione genitoriale

Prendono così il sopravvento, in particolare attraverso l’istituto della consulenza tecnica d’ufficio disposta ex art. 61 c.p.c., valutazioni che di psicologico non hanno nulla e che generalizzano luoghi comuni e stereotipi sessisti (R.E. Emery, R. K. Otto, W.T. O’Donohue, A Critical Assessment Of Child Custody Evaluations. Limited Science and a Flawed System. Psychological Science in the Public Interest, vol. 6 n. 1, pp. 1-29), per sostenere conclusioni prognostiche di futuri danni che deriverebbero ai figli per lo più da comportamenti materni di protezione, così veicolando nei processi civili paradigmi argomentativi deterministici degni del scuola penale positivista di inizio Novecento. Mentre la violenza, fisica o psicologica, non di rado direttamente assistita dai bambini e che spesso è la causa della loro resistenza a incontrare da soli il padre, viene oscurata, se non proprio occultata.

L’alienazione parentale 

I conflitti e i “problemi relazionali” nel nucleo familiare sono generalmente stabilizzati nella forma dell’alienazione genitoriale, costrutto veicolato attraverso le consulenze tecniche d’ufficio e recepito dalla prosa giudiziaria per fissare le problematiche delle relazioni familiari in un regime patologico che richiede intervento di servizi sociali, consulenti di coppia, psicoterapeuti. Figure che nello svolgimento delle funzioni delegate dall’autorità giudiziaria, costruiscono nuovi obblighi presidiati non dalla legge, ma dalla paura di vedere allontanato da sé i figli/le figlie, spesso ponendo a carico delle parti spese irragionevoli che non tengono conto delle disparità economiche tra i genitori, minando gravemente il principio di uguaglianza dinanzi alla legge. Le prescrizioni che intervengono nel corso delle consulenze tecniche, spesso in assenza di ratifica da parte dell’autorità giudiziaria, non disinnescano le contrapposizioni tra le parti, ma ne aumentano l’intensità.

I bambini sono iperresponsabilizzati quale baricentro dell’equilibro tra i genitori attraverso la formula del superiore interesse, e il loro rifiuto nei confronti di uno dei genitori, di solito il padre, viene patologizzato nei termini di alienazione parentale

La paura manifestata dalle donne nei confronti degli ex partner, pur motivata da condotte pregresse che hanno giustificato l’adozione di misure di protezione, è per lo più stigmatizzata nei termini di “incapacità” delle donne di spostare l’attenzione dalla propria esperienza della relazione con l’ex partner a quella tra i figli/le figlie. Ignorando che nella regolamentazione dell’affidamento la stessa legge impone di tener conto dei comportamenti pregiudizievoli, compresi quelli di violenza domestica (cfr. articolo 31 Convenzione di Istanbul) e, in generale, della qualità della relazione tra i genitori e dei genitori con i figli prima e dopo la crisi familiare (Cassazione civile sez. I, 20/11/2019, n.30191).

La Consulenza tecnica d’ufficio

La “terapia” che si propone è la ridistribuzione dei ruoli familiari attraverso “misure di cura” che però nei fatti si confondono con “misure di punizione” del genitore ritenuto “alienante”. La prescrizione che spesso si rinviene negli elaborati di valutazione psicoforense, è l’allontanamento coatto del minore dalla casa materna e il successivo reinserimento in quella paterna, dopo un passaggio di una comunità residenziale recidendo i contatti con la madre in una conseguenzialità logica, oltre che scientifica, tra causa ed effetti. Modalità che travalica i limiti giuridici dell’istituto della consulenza tecnica, che da contesto di valutazione si trasforma in spazio di intervento terapeutico di dubbia correttezza deontologica, oltre che giuridica.

Il precipitato concreto di questa diffusa discriminazione di genere nei confronti delle donne, è la neutralizzazione dell’efficacia degli istituti giuridici esistenti nel nostro ordinamento, in violazione dell’obbligo di garantire, prima di tutto, l’incolumità dei bambini e delle bambine, ma anche della loro madre

Viene compromesso il principio safety first, contenuto nelle disposizioni della Convenzione di Istanbul e che tutti gli istituti giuridici esistenti nel nostro ordinamento. L’orientamento inaugurato dalla Corte di appello di Roma con provvedimento del 3 gennaio 2020 n.2, pure tra le resistenze alimentate dalla psicologia forense, prende le distanze da un governo delle relazioni familiari demandato alle discipline psicoforensi e sottolinea la necessità di rivolgersi alle vicende familiari e in particolare alle relazioni genitori-figli con uno sguardo nuovo e consapevole.

L’indubbia complessità della decisione in casi riguardanti le relazioni familiari non può comportare la delega in bianco della decisione al consulente tecnico, ma bisogna ristabilire la preminenza del diritto quale parametro di riferimento del diritto delle relazioni familiari, con la consapevolezza che le relazioni umane non possono essere né misurate e spartite geometricamente, né imposte come prescrizione o terapia, ma si costruiscono nella dimensione di esperienza di ciascuno/a e ponendosi in ascolto autentico della parola dei bambini e delle bambine. E questo va sostenuto, compatte, da noi avvocate, dinanzi a tutti gli uffici giudiziari del territorio.

 

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