Accanimento pubblico contro una mamma che rischia di perdere il figlio: gli avvocati insorgono

Accusata di alienazione parentale, mai riconosciuta dal DSM, la donna viene sottoposta a continui attacchi: i legali ricostruiscono la vicenda dopo l'audizione denigratoria dell'ex in una Commissione parlamentare d'inchiesta

Ilaria Boiano
Ilaria Boiano
Avvocata ufficio legale Differenza Donna e dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. ha pubblicato, tra gli altri, "Femminismo e processo penale" (Ediesse)



Come sta accadendo a molte donne in Italia dinanzi agli uffici giudiziari civili e minorili sul territorio, la signora L.M., nel corso di una vicenda giudiziaria che dura ormai nove anni, è accusata di “alienazione genitoriale”. Questo argomento è stato usato dalla difesa di controparte per accusare la nostra assistita in ogni sede, salvo poi negare che questa sia la motivazione dei provvedimenti adottati nella dolorosa vicenda che ci occupa e ciò al solo fine di mistificare la realtà, in un panorama giurisprudenziale che nega fermamente ogni validità del paradigma dell’alienazione genitoriale e di ogni suo corollario.

I fatti accaduti

Ciò è accaduto da ultimo in data 16 marzo 2022 durante l’audizione del sig. G.A. e dei suoi difensori dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori. A seguito delle gravi e non corrispondenti alla realtà dei fatti dichiarazioni rese in tale sede, si rendono urgenti i seguenti chiarimenti a tutela della nostra assistita. In primo luogo, si chiarisce che nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile e d’appello per decine di pagine si rinvengono intere parti delle tre consulenze tecniche d’ufficio subite dalla signora negli anni, tanto che l’ordinanza n. 2/2020 della Corte d’Appello di Roma riconosce che la “CTU *****,  fonda entrambi i decreti del TM (ndr. quello di affidamento del minore al Tutore del 05/07/2019 e il primo di allontanamento dell’11/10/2019)” e tale CTU formula inequivocabilmente nel suo elaborato peritale l’accusa di “alienazione parentale” contro la nostra assistita (la CTU è a tutt’oggi imputata per falso ideologico in atto pubblico).

L’accusa di alienazione parentale rimane, di conseguenza, la sola base dell’allontanamento del minore dalla madre e della decadenza della responsabilità genitoriale

L’alienazione parentale non è riconosciuta

Roberto Speranza

Ciò è accaduto in un ordinamento nel quale finanche il Ministero della Salute sia intervenuto a chiarire sin dal maggio 2020 che la cosiddetta “sindrome da alienazione parentale”, non è riconosciuta come disturbo psicopatologico da parte degli scienziati e non è inclusa in nessuna delle classificazioni in uso, come la Classificazione Internazionale delle Malattie, data la mancanza di dati di supporto (29 maggio 2020 – Nota del Ministro della Salute, Roberto Speranza). La Corte di Cassazione, inoltre, ha fermamente escluso che teorie prive di riscontri scientifici come la PAS possano, anche se rilevate dal consulente nominato dal giudice, costituire il fondamento di decisioni delicate come quelle riguardanti i rapporti tra genitori e figli.

Il rifiuto del bambino di incontrare il padre è stato indebitamente e sistematicamente attribuito negli anni alla madre, e ciò contro le evidenze documentali agli atti. Come “rimedio” per ristabilire la relazione con il padre, che ha sempre esercitato il suo diritto di visita al figlio attraverso incontri protetti presso i servizi incaricati, il Tribunale per i minorenni di Roma e la Corte di Appello di Roma nel 2021 hanno deciso l’allontanamento del bambino, ormai adolescente di dodici anni, dalla madre, con collocamento del minore in casa famiglia seppure la madre sia stata ritenuta dai numerosi operatori psico-sociali intervenuti negli anni sempre idonea sotto il profilo della cura e dell’accudimento del figlio.

I rischi dello spostamento del bambino in casa famiglia

Questa  gravissima  misura è stata considerata ripetutamente contraria all’interesse del minore dalla Corte di appello di Roma nel 2015, dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel 2018 e, ancora, dalla Corte di Appello di Roma nel 2020 che, con decreto definitivo e passato in giudicato, revocò il precedente decreto di allontanamento del minore dalla madre emesso in data 11.10.2019 dal TM di Roma, evidenziando il pericolo di un trauma grave nei confronti del minore, l’inadeguatezza della situazione socio-ambientale del padre e il grave rischio per la salute del minore (iperteso).

Si precisa che anche i medici curanti del minore, così come quelli della ASL RMD interpellati direttamente dai Servizi Sociali, hanno espresso – a seguito della lettura della cartella clinica del minore (in atti) – grandissima preoccupazione per le conseguenze sulla salute del minore e quindi contrarietà ad un allontanamento dello stesso dalla madre, peraltro, contro la sua volontà. Tali pareri medici sono tutti nel fascicolo processuale. Nonostante ciò, la misura è stata non solo nuovamente disposta ma aggravata con l’interruzione di ogni contatto tra il bambino e la madre (anche telefonico), ciò sine die atteso che nessun limite temporale si rinviene nei provvedimenti del termine di tali misure afflittive.

Il ricorso in Cassazione e il volere del bambino

A seguito di ricorso per Cassazione, la Corte di Appello di Roma è stata investita della richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento, alla luce del pericolo concreto e attuale di un danno grave derivante dall’attuazione delle misure disposte alla luce delle condizioni di salute del minore e della paura viva manifestata dallo stesso e documentata dal servizio sociale di essere strappato contro la sua espressa volontà dalla sua dimensione esistenziale ritenuta assolutamente adeguata. Nelle more, il minore è giunto a scrivere una lettera al Presidente della Repubblica On. Sergio Mattarella e alla Ministra della Giustizia Marta Cartabia, ai quali ha espresso continuamente la sua disperazione per non essere stato ascoltato nella sua volontà di non essere allontanato dalla madre e dalla sua vita.

Nonostante parere favorevole alla sospensione del provvedimento espresso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma sin dal 9 settembre 2021, in data 12 novembre 2021 è stato comunicato provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento del minore dalla madre contro la sua volontà, con una motivazione che appare completamente avulsa dalle prove documentali prodotte negli ultimi mesi.

Attualmente pende impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione promossa dalla signora che lamenta gravi violazioni di legittimità del provvedimento impugnato

In vista dell’udienza camerale del 26 gennaio scorso dinanzi alla Corte di Cassazione, sezioni civili, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione è intervenuta con una requisitoria durissima nella quale si sottolineano le gravissime violazioni di legge in cui sono incorse le autorità giudiziarie di merito, ponendo l’accento sull’assenza di profili di inadeguatezza alcuna della signora L.M. in quanto madre e sulla grave compressione della libertà personale del figlio minore che consegue all’applicazione delle misure disposte dalle autorità giudiziarie di merito.

In ultimo si ricorda che il minore, ormai dodicenne, non è stato ascoltato dalla Corte di Appello prima della decisione impugnata, adempimento che viene ritenuto dalla consolidata giurisprudenza motivo di nullità del procedimento, e divenuto uno dei principi cardine della legge di riforma del processo minorile, dovendo il Giudice accertare nell’attualità, con urgenza e soprattutto personalmente, le cause del rifiuto del minore, senza possibilità di delega a consulenti, proprio ciò che è del tutto mancato nel presente caso.

Il caso è stato posto in sede internazionale

In sede internazionale, la dolorosa vicenda della signora L.M. è stata sottoposta alla Commission on the status of women e alla Special Rapporteur ONU contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne dall’associazione “Differenza Donna”, che sin dal 2017 sostiene la signora per affrontare la persecuzione personale e giudiziaria attivata nei suoi confronti dall’ex partner e la grave vittimizzazione secondaria derivante dalla risposta istituzionale, e ciò su segnalazione dello stesso servizio sociale.

Valeria Valente

Oltre alle azioni giudiziarie che rientrano nel formale diritto di difesa garantito alla signora L.M. dall’ordinamento, in ragione della gravità dell’escalation provvedimentale subita nel corso degli anni, il fascicolo processuale è stato segnalato alla “Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e ogni forma di violenza nei confronti delle donne”, all’attenzione di tutte le istituzioni e gli organismi di monitoraggio della tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, al Ministero della Salute, considerata la raccomandazione ad assicurare che le autorità giudiziarie minorili espungano dalla loro attività ogni riferimento all’alienazione genitoriale, al Ministero della Giustizia, da ultimo alla “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori”, dinanzi alla quale in data 09.03.2022 è stata audita la signora L.M.

Le violazioni nei confronti delle mamme

La signora, nel corso della sua audizione alla “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori”, mantenendosi nel solco dell’oggetto di indagine dell’organismo parlamentare, ha rigorosamente ripercorso la vicenda processuale, documentando scrupolosamente ogni considerazione e allegazione, lamentando esclusivamente le disfunzioni, le irregolarità e finanche l’illegittimità del sistema normativo e delle prassi in materia di affido e provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale, così focalizzandosi sui profili di vittimizzazione secondaria e ingerenza illegittima dell’ordinamento nella vita privata e familiare delle persone, compresi i minorenni, in violazione dell’articolo 8 CEDU.

Tutti temi, peraltro, sui quali la signora, partendo dalla sua vicenda particolare, ha richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni per rendere nota la dimensione più vasta e generalizzata della vittimizzazione cui sono esposte le donne nel nostro ordinamento all’interno dei giudizi relativi all’affidamento dei figli.

Stigmatizzazione di L.M. durante l’audizione dell’ex compagno 

Per contro, l’audizione del sig. G.A. è stata ennesima occasione di inaccettabile denigrazione della persona della signora, accusata falsamente di comportamenti illeciti mai tenuti, stigmatizzata quale destinataria di “plurime condanne”, mai intervenute in sede penale, offesa reiteratamente nella reputazione, nel solco dell’inarrestabile campagna diffamatoria che ormai da anni subisce senza freno alcuno, con l’attribuzione, negli atti giudiziari così come in ogni occasione di comunicazione pubblica e sui social media, di etichette denigratorie di ogni tipo, definita a più riprese “criminale” e pericolosa per suo figlio.

A fronte delle gravi e false dichiarazioni rese in sede di audizione del sig. G.A., è d’obbligo precisare che la signora non ha mai commesso nessuna delle condotte attribuitele falsamente: tra le varie, non ha mai apposto registratori addosso al figlio e non si è mai allontanata con suo figlio dalla sua casa di residenza. Ogni iniziativa di rintraccio ordinato dall’autorità giudiziaria deriva esclusivamente dall’impulso dello stesso G.A., nei confronti del quale, si rammenta, vige sospensione della responsabilità genitoriale, e il quale, come si legge dagli atti, nel luglio 2021 è giunto a incaricare un investigatore privato del pedinamento dei nonni materni tramite dispositivo GPS sulla loro automobile e di appostamenti presso l’abitazione in cui vive il minore, investigatore al quale si è aggiunto lo stesso G.A. ripetutamente fuori casa nell’intento di fotografare gli anziani genitori della nostra assistita.

Denunce strumentale portate in Commissione

Per mero tuziorismo e dovere di verità, ci preme sottolineare come la lettura in Commissione di stralci di atti processuali estrapolati dal contesto e scelti ad hoc dalla difesa di G.A. al fine unico di denigrare L.M., sono riferiti a fatti datati e per i quali G.A. aveva sporto plurime denunce strumentali contro la nostra assistita per inottemperanza dei decreti (ex art. 388) e fatti tutti già vagliati e archiviati dalla Procura di Roma la quale il 15 febbraio 2021 (avendo G.A. ripresentato nel luglio 2020 querela per stessi fatti già denunciati nel 2014 e archiviati definitivamente nel 2015) nella richiesta di archiviazione afferma come: “Dalla documentazione prodotta emerge altresì come, il querelante, abbia sporto già in passato ben 24 querele ai danni di L.M., tutte archiviate dal GIP e tutte scaturenti da futili motivi che lo inducono ad ogni minimo disaccordo con l’ex coniuge a inoltrare querela. Infine, giova rilevare che, dai verbali di incontri prodotti dall’indagata, si evince altresì come L.M. non abbia mai frapposto alcun ostacolo alla frequentazione del querelante con il figlio”.

Casa famiglia

Si richiama, infine, l’attenzione della “Commissione parlamentare d’inchiesta” sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono i minori sulla natura particolarmente discriminatoria nei confronti delle donne che si registra in tema di decisioni sull’affidamento dei figli minori: esemplificativo di ciò è un recente decreto definitivo del Tribunale per i minorenni di Roma che in un caso nel quale il minore coinvolto manifesta rifiuto nell’incontrare la madre, ha ritenuto insuperabile e non coercibile la volontà del figlio lasciandolo così a vivere col padre e lasciando che sia il minore a decidere se e quando vorrà riprendere i contatti con la madre.

Summenzionata decisione è stata adottata dal medesimo collegio che ha deciso l’allontanamento e collocamento extra familiare del minore nei confronti di L.M. con l’intervento della stessa psicologa da ultimo nominata come CTU

Altro esempio risale al 2020 e ha suscitato anche l’attenzione del Senatore Pillon che, in modo del tutto opposto al caso di specie, tuttavia si è fortemente speso pubblicamente sostenendo l’incoercibilità della volontà del minore che non voleva allontanarsi dal padre, malgrado provvedimento di segno contrario. Il doppio standard è evidente e inaccettabile e trasforma un contesto come quello di un’indagine parlamentare che dovrebbe rappresentare uno spazio improntato alla tutela dei diritti costituzionali inviolabili dei cittadini e delle cittadine, primo tra tutti l’uguaglianza garantita dall’articolo 3 Cost., in un’ulteriore occasione di feroce e violenta vittimizzazione secondaria della nostra assistita, strumentalizzando un’opportunità funzionale a sottoporre le criticità del sistema affidi alla Commissione nell’ennesima occasione di denigrazione pubblica della nostra assistita.

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Roma, 21 marzo 2022

Avv. Ilaria Boiano, Avv. M. Teresa Manente, Avv. Lorenzo Stipa, Avv. Antonio Voltaggio

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