#STOPVIOLENZA Cassazione, una madre denuncia maltrattamenti e viene punita perché “simbiotica”: cosa dice la sentenza

La task force della società civile #STOPVIOLENZA che vuole monitorare l'applicazione della Convenzione di Istanbul nelle istituzioni attraverso le raccomandazioni della Commissione d’inchiesta sul femminicidio al Senato (XVIII legislatura), analizza il suo primo caso: quello di una donna non creduta in tribunale a cui è stato tolto il figlio attraverso l'uso del concetto ascientifico di alienazione parentale in Ctu declinato come "madre simbiotica" e sposato dai giudici

Stopviolenza
Stopviolenza
è una task force della società civile con lo scopo di monitorare la piena applicazione della Convenzione di Istanbul nelle istituzioni per il contrasto alla violenza maschile sulle donne, alla violenza subita e/o assistita su persone di minore età e alla vittimizzazione secondaria di tali soggetti nei Tribunali e nell'ambito istituzionale.



La task force #STOPVIOLENZA è una rete della società civile con lo scopo di monitorare l’operato dei tribunali e del governo per il contrasto reale alla violenza maschile sulle donne, alla violenza subita e/o assistita su persone di minore età e alla vittimizzazione secondaria di tali soggetti nei Tribunali, sulla base della piena applicazione della Convenzione di Istanbul e delle raccomandazioni della Commissione d’inchiesta sul femminicidio al Senato XVIII legislatura.

Le esperte e gli esperti della task force prendono in esame, volta per volta, sentenze pubbliche di tribunali sul territorio nazionale in cui si rintracciano gravi violazioni in materia di diritti umani volti a rivittimizzare donne e bambini/e. Violazioni che si riferiscono a iter giudiziari che si concludono spesso con sentenze che rivittimizzano queste donne, già vittime di violenza domestica, e i loro figli minori, vittime di violenza assistita o direttamente subita (sessuale, fisica e/o psicologica).

Donne che pur avendo denunciato sono punite in quanto non credute dalle stesse istituzioni che dovrebbero proteggerle

Donne che vengono quindi sottoposte insieme ai figli a stressanti e ripetute osservazioni, nonché a monitoraggi da parte di servizi sociali e consulenti tecnici d’ufficio (CTU), che non solo mettono la loro vita sotto la lente di ingrandimento ma che esprimono giudizi devastanti sulle loro persone, senza invece nessuna verifica per quanto riguarda le violenze denunciate. La Task Force prende in esame i casi in cui le donne, che hanno denunciato (formalmente o informalmente) partner violenti, vengono considerate responsabili rispetto a ciò che accade nella relazione padri-figli sulla base di teorie ascientifiche derivanti e/o collegate al costrutto dell’alienazione parentale.

Casi in cui le donne, su questa base, sono private dei loro figli prelevati con la forza e collocati in strutture per essere “resettati” e obbligati a ristabilire un rapporto con il genitore violento e/o abusante. La Task force segnala inoltre come tutto ciò accada malgrado oggi, a sostegno del diritto delle donne e minori a non vedersi stravolgere la vita quando sono vittime di violenza, sia già entrata in vigore la riforma Cartabia con i suoi articoli dedicati alle disposizioni speciali “sulla violenza domestica e di genere” (Dlg 149/22 – Capo terzo, sezione I artt. 473.Bis-40/46).

In 10 punti: che cosa andiamo a cercare nelle sentenze

1 – Negazione della violenza domestica anche in presenza di denunce, procedimenti e/o allegazioni o qualsiasi atto che dimostrino la sussistenza di comportamenti violenti da parte del partner.

2 – Nessuna indagine autonoma che tenga conto delle allegazioni di violenza domestica, secondo quanto indicato dalla Relazione Illustrativa del Dlg 149/22 (G.U. n. 245 del 19.10.22).

3 – Principio della bigenitorialità anteposto all’interesse del minore; affido condiviso imposto anche nei casi di violenza domestica contro l’interesse del minore.

4 – Nessun ascolto diretto del minore da parte del giudice.

5 – Ricorso alle CTU con quesiti centrati sulla competenza genitoriale da valutare sulla base del criterio dell’accesso ( il genitore migliore è colui che favorisce l’altro nel rapporto con il figlio) da proporre e raggiungere in qualsiasi circostanza , compresa la presenza di violenza domestica.

6 – Utilizzo di costrutti ascientifici come l’alienazione parentale e/o tutti i derivati da essa. Pregiudizio verso la madre vittima di maltrattamenti bollata come alienante e ostativa.

7 – Adesione acritica dei giudici alle conclusioni di Consulenze Tecniche d’ufficio, alle relazioni servizi sociali e curatori, basate quasi sempre sul concetto di madre inattendibile, alienante e ostativa.

8 – Provvedimenti penalizzanti per la madre come sospensione della responsabilità genitoriale e allontanamento dai minori.

9 – Allontanamento coattivo del minore dalla madre senza valutazione dei danni per il bambino/a e con uso della forza pubblica senza elementi di rischio grave per il minore.

10 – Prescrizione giudiziaria di trattamenti sanitari su minore e adulti; trattamenti imposti sui minori del tipo “ricongiungimento/ riallineamento” con il genitore rifiutato.

Il caso

Questa sentenza di Cassazione riguarda il caso di una donna che, rimasta incinta a soli 16 anni, ha sposato il padre del bambino: un uomo denunciato dopo qualche tempo con l’accusa di violenza domestica e per questo rinviato a giudizio. Un padre che, dopo la separazione dei genitori, il bambino non vuole incontrare con reazioni fisiche di paura evidenti a tutti. Reazioni che per gli assistenti sociali non sono da ascrivere al comportamento del padre, già denunciato, ma a quelli della madre che alienerebbe il figlio, abbracciando così la teoria ascientifica dell’alienazione parentale (PAS o AP) per cui se un bambino rifiuta il padre non è responsabilità di quest’ultimo ma della madre che per rancore o vendetta lo condiziona e gli istilla l’immagine di un papà cattivo.

Una motivazione inesorabile quella dell’alienazione parentale che, sebbene non supportata da alcuna base scientifica, ha portato all’allontanamento coattivo del bambino dalla madre

L’iter giudiziario

Il risultato è quindi stato un decreto emesso dal Tribunale per i minorenni dell’Umbria con il quale sono state disposte: la sospensione della responsabilità genitoriale della madre nei confronti del figlio minore; l’affido di quest’ultimo al Servizio sociale con collocamento dello stesso in idonea casa famiglia; l’incarico per il Servizio sociale di attuare una graduale ripresa delle relazioni padre-figlio con incontri in modalità inizialmente protetta nonché di attuare la relazione madre-figlio in modalità protetta; incarico al Servizio di Riabilitazione Età Evolutiva di attuare un percorso di supporto psicologico in favore del minore e della sua relazione con il padre; incarico al Dipartimento di salute mentale territorialmente competente per mettere a disposizione della madre un percorso di sostegno psicologico.

Decreto contro cui la madre ha fatto un ricorso respinto dalla Corte d’appello e anche in Cassazione

La sentenza di Cassazione

Sulla base dei criteri esposti sopra, la task force #STOPVIOLENZA

  • ha preso in esame l’ordinanza emessa dalla CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE (n. 26279 del 6.9.22), composta dai seguenti Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Acierno Maria, Presidente – Dott. Nazzicone Loredana, Consigliere – Dott. Conti Roberto Giovanni – Consigliere, Dott. Casadonte Annamaria – Relatrice Consigliere, Dott. Farulini Paolo – Consigliere;
  • e ha rintracciato gravi criticità in materia di violazione di diritti e vittimizzazione secondaria sulla madre e sul minore, in quanto, a parere di questa task force, le pronunce negano complessivamente la violenza domestica e disattendono l’applicazione della Convenzione di Istanbul (L. 77/13), nonché violano diritti e norme. Nell’Ordinanza i giudici di Cassazione confermano l’operato del Tribunale dei Minorenni dell’Umbria (primo grado) e quello della Corte di appello di Perugia (secondo grado) che già avevano proceduto a rivittimizzare la mamma, che aveva denunciato la violenza domestica subita; confermando così una “condanna” della donna, accusata sulla base della teoria ascientifica dell’alienazione parentale di voler sottrarre il figlio al padre, e una “punizione” per il bambino allontanato traumaticamente con l’uso della forza pubblica dalla madre, dal suo contesto abituale di vita e dai suoi punti di riferimento.

Nello specifico la task force ravvisa nell’ordinanza Cassazione civile, Sez. I, Ord., (data ud. 05/07/2022) 06/09/2022, n. 26279 le seguenti criticità:

Negazione del maltrattamento sulla donna e della violenza assistita sul minore

La Cassazione non ha tenuto conto e ha mostrato indifferenza verso i decreti di rinvio a giudizio a carico del padre in sede penale mostrandosi invece a favore della Corte d’appello che si è basata sul giudizio dei servizi sociali che hanno sostenuto che il rapporto fosse conflittuale, e che si trattava “solo” di aggressività verbale reciproca e non di violenza: un giudizio basato sulle “voci” riportate dai vicini trascurando quindi quanto si stava svolgendo in sede penale in cui si era parlato di reati. Come riportato dall’ordinanza di Cassazione:

“Né è stato omesso l’esame dei due decreti di rinvio a giudizio del padre, piuttosto i fatti su cui gli stessi sono stati emessi sono stati dalla Corte d’appello motivatamente ritenuti irrilevanti ai fini della prospettata vittimizzazione del minore nell’ambito del ricostruito contesto familiare improntato ad aggressività verbale reciproca all’interno della coppia, come emergente dalla relazione dei Servizi sociali e dalle dichiarazioni dei vicini di casa”.

Quindi la Cassazione spiega come pur essendo stati esaminati i rinvii a giudizio, siano stati considerati dalla Corte d’appello irrilevanti rispetto al minore e all’ipotesi di maltrattamento assistito, perché a suo parere non era violenza ma solo conflitto di coppia a pari demerito

La bigenitorialità anteposta all’interesse del minore

La Cassazione ha poi i avallato un principio fittizio di supremazia del diritto alla bigenitorialità su altri diritti anche in presenza di violenza e maltrattamenti sulla madre, affermando che il comportamento della madre (ostacolo al rapporto padre-figlio) sia di grave pregiudizio per il figlio, negando totalmente valore della violenza assistita sul minore: “In tale prospettiva ermeneutica la Corte d’appello ha ritenuto che le gravi criticità riscontrate nei comportamenti della reclamante verso il figlio determinino, come ritenuto dal Tribunale, un pregiudizio al diritto alla bigenitorialità del minore e al processo di maturazione e raggiungimento della sua necessaria autonomia”.

Giudizio di alienazione nei riguardi della madre mascherata da “rapporto simbiotico”

Inoltre la Cassazione rigetta il ricorso della signora contro il giudizio di alienazione parentale, basato su una teoria mai dimostrata e rigettata più volte dalla stessa Cassazione, dando piena validità alla relazione di CTU e a quella dei servizi sociali. In esse centrale diviene la condotta manipolatoria materna finalizzata a una presunta simbiosi con il figlio.

Tale condotta costituisce sempre l’asse portante del costrutto dell’alienazione, per cui parlare di manipolazione significa riferirsi sempre all’alienazione parentale

La Cassazione riporta il primo motivo di ricorso della donna, scrivendo: “Si censura il provvedimento impugnato per aver stigmatizzato la condotta dell’odierna ricorrente, con motivazione intrisa di pregiudizi e priva di riscontri oggettivi, in assenza di elementi probatori o di valutazioni sulla capacità genitoriale quali audizione di testi ed esperimento di CTU. Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello sarebbe incorsa nella dedotta violazione di legge là dove ha ignorato l’esistenza di precedenti di questa Corte contrari all’applicazione della teoria dell’alienazione parentale (a sostegno della tesi, cita Cass. 7041/2013, Cass. 6919/2016, Cass. 28244/2019)”.

La Cassazione argomenta sul primo motivo del ricorso: “La Corte territoriale, sostiene la ricorrente, avrebbe stigmatizzato la sua condotta senza alcun fondamento probatorio, ignorando totalmente le violenze su di lei esercitate dall’ex compagno, le quali per definizione escluderebbero che si possa parlare di alienazione genitoriale. Tutto ciò, sulla base di una motivazione apparente, in quanto meramente riproducente le ragioni sottese al provvedimento reclamato”.

Mentre invece, continua la Cassazione: “Le censure in esame, invece, non attengono la ratio decidendi sottesa alla decisione impugnata: la Corte territoriale decidendo nel solco della giurisprudenza di legittimità che ha escluso la preminenza della valutazione del disturbo del minore da alienazione genitoriale ai fini della valutazione e decisione sulla responsabilità genitoriale, ha, tuttavia, ritenuto che la condotta manipolatoria della madre (tratta dalla relazione della CTU, ndr), rilevi non tanto ai fini dell’alienazione parentale, bensì in quanto fonte di un rapporto simbiotico con il figlio, tale da privare il minore della sua autonomia, producendo una regressione nel percorso di crescita sia a livello sociale che degli apprendimenti scolastici (come accertato attraverso l’indagine svolta con gli insegnanti) oltre che gravemente ostacolante l’esercizio del diritto alla bigenitorialità”.

Simbiosi o manipolazione: il riferimento è sempre la discussa teoria dell’alienazione parentale

Riguardo al citato “rapporto simbiotico” la Cassazione sostiene la relazione dei consulenti e dei servizi sociali che avevano affermato quanto segue, ovvero: “Era emerso come la mamma confondesse i propri bisogni emotivi con quelli del figlio. Così facendo, la madre aveva progressivamente manipolato il figlio, non solo al fine di alienare la figura paterna dalla vita del bambino, ma più in generale per vincolarlo a sé in un rapporto simbiotico, impedendo lo sviluppo della sua identità autonoma e libera di riconoscere ed esprimere i propri bisogni emotivi, anche quando diversi da quelli della madre.

Questa relazione simbiotica aveva causato una sempre più ridotta autonomia mentale del minore, con conseguenti comportamenti regressivi notati anche dagli insegnanti del bambino e riferiti nell’approfondimento disposto a seguito di incarico con cui era stata richiesta una valutazione psicologica del minore”. La Cassazione ripete ancor il tema dell’alienazione sotto forma di una finalità simbiotica da parte della madre manipolatrice, avallando anche la relazione integrativa di CTU:

“Nella relazione integrativa sulla capacità genitoriale veniva confermato l’atteggiamento manipolativo della madre nei confronti del figlio e finalizzato non solo ad alienare completamente la figura paterna, sempre raffigurata in termini negativi, dalla vita del bambino, ma in particolare a creare un rapporto simbiotico con il minore impedendogli lo sviluppo di una sua identità autonoma e libera di riconoscere ed esprimere i bisogni emotivi anche quando diversi da quelli della madre”. La Cassazione ha ritenuto quindi infondate le richieste della madre perché le consulenze non parlano solo di alienazione, quale disturbo del minore, ma di manipolazione materna finalizzata al rapporto simbiotico che poi a cascata determinerebbe l’alienazione ovvero l’ostacolo alla bigenitorialità.

è solo di un cambiamento dell’ordine dei fattori ma il risultato non cambia: è un giudizio di alienazione parentale per la madre a partire dal rapporto simbiotico con il figlio minore

Ed è per questo che la ricorrente chiama “stigma” l’accusa di essere alienante in quanto basato su una teoria ascientifica e applicata soprattutto in maniera strumentale nei casi di violenza, dove invece la madre cerca di tenere il figlio al riparo dalla violenza diretta o assistita che proviene dal padre: agendo quindi non per un pregiudizio verso il padre ma per paura degli esiti che il comportamento violento del padre può avere sul figlio. Dando poi credito alla manipolazione materna, direttamente transitata dalla CTU all’Ordinanza senza alcuna censura, la credibilità giuridica della Cassazione affonda nelle sabbie mobili della indimostrabilità di tale comportamento, come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale 96/81.

L’allontanamento traumatico del bambino dalla madre e il collocamento in struttura

La Cassazione infine rigetta il motivo della ricorrente in cui lamenta la mancata valutazione comparativa degli effetti sul minore del collocamento in una struttura e appare sorda a questo richiamo (oggetto invece di accoglimento da parte di altre ordinanze di cassazione come la n. 9691/22), mostrandosi quindi orientata a mettere il bambino in struttura al fine di fargli “ritrovare un equilibrio” lontano dal presunto conflitto e al fine di garantire all’altro genitore l’opportunità di ritrovare una relazione più funzionale con il figlio.

In questo obiettivo ultimo si evidenzia come il diritto di un genitore (a incontrare un figlio) sia stato anteposto al superiore interesse del minore (a non subire traumi certi e attuali), e come alla fine il reale interesse del minore non sia stato in alcun modo valutato

Si sottolinea la mancanza di senso comune, oltre che di senso scientifico, nell’affermazione che un bambino di circa 6 anni possa giovarsi dell’allontanamento dal suo habitat naturale, dal rapporto privilegiato con la madre con cui ha vissuto fino a quel momento, dalla sua casa, dalle sue cose, dalle sue abitudini, valutando che queste perdite, così incisive e destrutturanti, possano essere compensate da un residuale beneficio di essere allontanato da un presunto conflitto e riavvicinato al padre (Cfr. U.S Kaiden’s law: The reauthorization of the Violence Against Women Act, TITLE XV—Keeping Children Safe from Family Violence, Mars 2022)

Nell’Ordinanza quindi si legge che: “Con il quinto motivo si lamenta l’erroneità del provvedimento impugnato per aver omesso di valutare comparativamente gli effetti sul minore del disposto collocamento in struttura etero familiare rispetto al beneficio atteso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Afferma quindi la Cassazione che la censura è inammissibile: “La Corte d’appello ha ritenuto, con motivato apprezzamento insindacabile in questa sede che il minore ha la necessità di vivere un periodo, seppure limitato, della sua esistenza di bambino al di fuori delle dinamiche del conflitto genitoriale e al di fuori di una qualsiasi strumentalizzazione in detto conflitto. In tale ambito il predetto ha diritto di riacquisire una sua tranquillità al fine di poter sviluppare sue capacità critiche nella relazione con entrambi i genitori, fuori anche dal clamore mediatico che sulla sua personale vicenda è stato creato. Dal canto suo il padre, avendo espresso la sua disponibilità al percorso di sostegno alla genitorialità, in tale ambito potrà avere l’opportunità di ritrovare una relazione più funzionale con il figlio”.

Dietro questa motivazione, apparentemente ragionevole e dai toni moderati, si nasconde la prassi violenta e traumatica a cui un bambino di sei anni viene sottoposto, senza farne espressa menzione

Si parla cioè del trasferimento in struttura come misura che restituirebbe al bambino tranquillità, al riparo del conflitto, e non al contrario di una ferita traumatica insuperabile, dal momento che ciò avviene con la perdita di una relazione fondamentale, quella con la madre e con tutto il contesto di vita in cui fino a quel momento il minore era inserito e accudito.

Prescrizione impropria di trattamenti sanitari

Infine in contrasto con l’art. 32 della Costituzione e con altre sentenze di Cassazione (v. Cassazione civile n. 13506/2015 e n. 18222/19) tale ordinanza dispone più trattamenti sanitari invadendo un campo che ha una sua autonomia di strumenti, metodi, finalità, decidendo quando segue: “Incarico al Servizio di Riabilitazione Età Evolutiva di Bastia Umbria di attuare un percorso di supporto psicologico in favore del minore e della sua relazione con il padre” e “ Incarico al Dipartimento di salute mentale territorialmente competente di mettere a disposizione della madre un percorso di sostegno psicologico”. L’Ordinanza predispone trattamenti sanitari che anche se solo consigliati hanno in realtà un valore coercitivo di contro alla libera scelta delle persone in tema di salute garantita dall’art. 32 della Costituzione, perché provengono dall’autorità giudiziaria, per altro incompetente a decidere sulle necessità di salute dei cittadini.

E questo anche se dalla sentenza di Cassazione Sez. I, 01/07/2015, n. 13506, si evince che: “La prescrizione ai genitori di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme, è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l’art. 32 Cost.”

Per cui un trattamento psico-terapeutico che fa parte del contesto sanitario non può essere mai disposto ma solo consigliato dagli organismi sanitari preposti, dal medico di base fino agli specialisti del servizio sanitario, i quali dopo una valutazione diagnostica appropriata e autonoma dal potere giudiziario, indicano la terapia appropriata, secondo quelle che sono le procedure scientifiche codificate da un PDTA (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale).

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* L’ordinanza della Cassazione è pubblica e in questa sede è stata depurata dei dati sensibili nel rispetto della privacy della persona di minore età coinvolta.

 

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