Ministra Cartabia respinge la Pas e riforma la Giustizia: cosa cambia in realtà nei tribunali e cosa manca?

L'accento viene messo sulla formazione dei magistrati riguardo la violenza di genere che però, per essere efficace, deve essere obbligatoria per tutta la filiera giuridica. Cosa dice il Grevio e come implementare la Convenzione di Instabul

Filomena Zaccaria
Filomena Zaccaria
Avvocata Cassazionista, ufficio legale della Rete dei Centri antiviolenza "Sud Est Donne", esperta Diritto di famiglia, supervisora legale e formatrice in materia di violenza di genere in sede civile e penale.



Due giorni fa la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha risposto ad alcune domande durante la Question Time di Maie-Psi alla Camera, sulla possibilità di escludere l’alienazione parentale nei procedimenti di affido di minori, dichiarando che tale costrutto “a oggi non è riconosciuto dalla stragrande maggioranza della comunità scientifica” e che la Cassazione “ribadisce continuamente che non possono esserci provvedimenti giudiziari basati su soluzioni prive del necessario conforto scientifico”, auspicando un percorso specializzato dei giudici che si occupano della famiglia.

“Abbiamo mandato lettere alla Scuola superiore della magistratura – ha detto Cartabia – per predisporre percorsi formativi specifici su questo tema, e chiesto corsi dedicati sulla violenza di genere e sul problema dell’allontanamento”

Formazione dei magistrati e obbligo per tutti

Valeria Valente

Dichiarazioni d’intenti incoraggianti, quelle della ministra, che però non possono bastare se manca il vincolo della obbligatorietà che deve essere rivolto anche agli avvocati e ai servizi “terzi” che secondo il disegno di legge proposto al Senato dalla Presidente della commissione Femminicidio Valeria Valente, (Valente, Papatheu, Rizzotti, Laforgia,  Vono, Fedeli,  Rampi, Pittella, Giacobbe e Iori, 13 Ottobre 2021), potrebbero assumere ruoli in situazioni subordinate (c.c. 4 comma dell’introducendo art. 317 ter cc, l’affido dei minori), e che quindi devono operare “con documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori”. Una modifica del Codice civile, quella proposta da Valente, finalizzata a implementare ulteriormente la Convenzione di Istanbul, disponendo che l’affido dei figli a un padre violento sia immediatamente sospeso dal giudice che dispone:

“misure di protezione e l’affidamento temporaneo all’altro genitore o, nel caso d’impossibilità, anche ai parenti entro il quarto grado”

La ministra Marta Cartabia

Il problema però che si pone sulla formazione, che è uno dei nodi fondamentali, è che l’auspicata obbligatorietà e verifica della formazione specialistica dei professionisti componenti la filiera giuridica, preposta alla tutela delle sopravvissute, ancora oggi non si contempla. Quindi, pur accorpando il Tribunale per i Minorenni al Tribunale ordinario civile, è essenziale l’introduzione di una sezione specializzata in materia di tutela delle vittime minorenni e le loro madri, il cui accesso dovrebbe essere consentito esclusivamente a magistrati, avvocati, consulenti, servizi territoriali e cancellieri che abbiano una comprovata, documentata, pluriennale esperienza in violenza di genere. Non solo, ma anche l’obbligatorietà dell’intervento del PM, titolare dell’indagine penale, nel procedimento civile separatizio e di filiazione, nonché l’obbligatorietà dell’accesso del giudice civile al fascicolo pendente in sede penale, derivanti da eventuale denuncia per maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e reati sentinella, anche in assenza di discovery, nel rispetto dei principi processuali penalistici.

Cosa dice il Grevio

ll Grevio, organo indipendente di controllo e verifica dell’effettiva applicazione della Convenzione di Istanbul nei Paesi che l’hanno accettata, nel suo Rapporto del 13 gennaio 2020, ha messo in evidenza che il legislatore italiano ha recepito adeguatamente sul piano normativo la Convenzione con l’introduzione della legge 119 del 2013 e succ., ma sul piano applicativo manca del suo compiuto adempimento. L’art. 31 della Convenzione (“Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza”) dice chiaramente che “Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”, e che “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

Un punto che non trova applicazione, soprattutto per l’accesso dei minori, riguardo le sopravvissute alla violenza intrafamiliare diretta e/o assistita, con adeguati servizi di protezione

Il Grevio precisa anche che “uno dei principali ostacoli che impedisce tale accesso è la mancata comprensione da parte delle figure professionali che operano nei servizi sociali della violenza basata sul genere e dei suoi effetti sui bambini. Il nocciolo del problema è quindi la tendenza degli enti preposti, in particolare i servizi sociali, a minimizzare la violenza, sottovalutando il pericolo che essa rappresenta per la sicurezza e il benessere della madre e del bambino, e a incolpare le vittime per il rapporto tormentato tra il padre violento e il bambino. In tali circostanze molti bambini testimoni di violenze non ricevono il giusto sostegno. Casi che espongono le madri e i bambini a un rischio di ri-traumatizzazione e di vittimizzazione secondaria, come i bambini che vengono separati dalle madri e collocati presso famiglie affidatarie o in case famiglia” (pg. 55 Grevio Italia).

Passaggio in cui si sollecita  “le autorità italiane affinché compiano maggiori sforzi per  garantire livelli più elevati di sensibilizzazione tra i le figure professionali interessate, come gli assistenti sociali, gli operatori e operatrici del settore legale e sanitario e gli psicologi, sugli effetti dannosi subiti da bambini che assistono a scene di violenza domestica”, nonché “offrire ai bambini testimoni di violenze domestiche servizi di supporto adeguati e specifici per la loro età, fondati su una comprensione di genere della violenza contro le donne, tenendo in dovuta considerazione l’interesse superiore del bambino e includendo una procedura di valutazione del rischio”.

Vittimizzazione secondaria per le mamme e i bambini

È evidente che il fenomeno della vittimizzazione secondaria delle donne e dei minori, in materia di reati di genere, ha la sua matrice nella cultura sessista e patriarcale, che vede la posizione “dominante” del genere maschile nell’ottica di attribuzioni di ruoli e impegni sul piano sociale e individuale predefiniti tra i due sessi.

Già le matrici linguistiche dei termini “matrimonio” e “patrimonio” ci riportano ai sostantivi “mater” e “pater”: terminologie che  inducono a ruoli di cura e assistenza della famiglia “assegnati” alla mater, e quello di attività economica e gestionale assegnata al pater

Non si tratta però di “lotta” tra i sessi, quanto piuttosto del bisogno di scardinare quella cultura che riguarda e appartiene trasversalmente a uomini e donne di ogni estrazione sociale e culturale. Un approccio che ci permette di considerare quanto sia necessario smantellare dalle fondamenta e in modo strutturale il fenomeno della violenza di genere, e quanto ciò sia essenziale, soprattutto quando le istituzioni e la filiera posta a tutela delle sopravvissute, è tenuta a prendere in considerazione la “custodia dei minori”. Italia che viene sollecitata dal Grevio anche per una adeguata formazione per tutti gli operatori e le operatrici interessate “sugli effetti dannosi della violenza sui bambini, compresi quelli testimoni di episodi di violenza”, che devono essere informati “sulle disposizioni della Convenzione di Istanbul in merito alla definizione dei diritti di affidamento e di visita.

Linee guida che dovrebbero sostituire le metodologie esistenti che tendono a ridurre la violenza a un conflitto, promuovendo la mediazione senza tenere debitamente conto della violenza stessa, e facendo ricorso a concetti discutibili come l’alienazione parentale, che mette in primo piano il mantenimento del rapporto figlio-genitore a tutti i costi, al di là della violenza”.

Riforma della Giustizia: cosa manca

In questa ottica s’inserisce ovviamente sia la riforma della giustizia, il cui disegno è stato approvato al Senato (DDL S 1662/2021), in ordine al necessario obbligo di accertamento da parte del giudice della presenza di violenza intrafamiliare e il conseguente intervento secondo i dettami normativi della Convenzione di Istanbul, sia il disegno di legge proposto da Valente di cui sopra. Ma il rischio dell’effettiva mancata applicazione della Convenzione nel nostro territorio è evidente in quanto tutti gli interventi legislativi finalizzati all’applicazione dei principi di tutela delle donne e minori vittime di violenza di genere, possono essere assolutamente inefficaci se non si interviene alla radice del fenomeno, ovvero la verifica della specifica competenza in materia di violenza di genere da parte di tutti i soggetti che sono posti nella rete interistituzionale, soprattutto la magistratura e l’avvocatura.

La domanda che quindi dobbiamo porci è se sia garantita competenza e formazione specialistica degli operatori del diritto (giudici e avvocati) ma anche dei loro ausiliari (consulenze tecniche d’ufficio e servizi), tale da rendere effettivo l’adempimento degli obblighi di protezione delle vittime di violenza di genere. Perché è possibile che il giudice, preposto istituzionalmente a ciò, operi e decida sulla scorta di quella cultura patriarcale che assegna “a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini (art. 3 CdI punto c), tanto da determinare gravi forme di vittimizzazione secondaria”.

L’elemento estremamente critico di questa riforma è anche l’automatica nomina del curatore speciale per il minore vittima di violenza diretta e/o assistita intrafamiliare. È da considerare che se la nomina del curatore è decisa per evitare conflitti tra rappresentato e rappresentante, il minore, vittima di maltrattamento (ex art. 572 ult comma cp), non è però in conflitto con la madre, anche lei vittima del medesimo reato.

Nominare un curatore al minore diventa una vera aberrazione giuridica non colta né valutata nella presente riforma Cartabia

È evidente che si sarebbe potuto individuare una maggiore attenzione ai meccanismi processuali e sostanziali di diritto civile, ma anche penale, derivanti dalla mancanza di formazione, in quanto la violenza contro la donna lede il principio della cura e della responsabilità genitoriale a carico dell’autore della violenza, per cui il genitore che maltratta la madre non può essere chiamato a condividere le responsabilità genitoriali applicando la norma dell’affido condiviso.

Le preoccupazioni

Diverse le preoccupazioni dal Gruppo di esperte ed esperti del Consiglio d’Europa rispetto a certe prassi applicative che, pur in presenza di buoni strumenti legislativi, vittimizzano ulteriormente la donna che denuncia gli abusi subiti e contribuiscono a rendere difficoltosa la sua fuoriuscita dalla spirale della violenza. Un avvertimento riguarda, tra gli altri, l’affidamento dei minori in casi di violenza domestica.

Per cui è emerso che spesso le madri non denunciano la violenza perché spaventate dalla prospettiva di perdere definitivamente i figli

Sono molti i casi giudiziari in cui si è ritenuto, anche a causa di superficiali Consulenze tecniche d’ufficio (Ctu), che una madre che ha subito per anni senza denunciare immediatamente il compagno violento, non sia adeguata a prendersi cura dei minori. Come altre volte si dubita della donna o si sminuisce la violenza da lei denunciata e, in nome del principio della bi-genitorialità, si affidano i figli anche (o addirittura solo) al padre violento, finendo così per vittimizzare una seconda volta la donna.

Ordine di protezione

Un altro aspetto oggetto di attenzione è stata la scarsa applicazione che hanno ricevuto, in sede civile, gli ordini di protezione (artt. 342-bis e 342-ter c.c.). Uno strumento normativo introdotto nel 2001, che permette di mettere in sicurezza la donna che subisce violenza da parte del convivente, allontanando quest’ultimo dalla casa familiare o vietandogli di avvicinarsi a lei, senza che sia necessaria una denuncia con l’inizio di un faticoso procedimento penale.

L’ordine di protezione civile è una risorsa se viene disposto celermente e inaudita altera parte, ovvero senza sentire la persona che genera il pericolo. Mentre è invece molto rischioso per la donna se interviene dopo una lunga istruttoria

Nondimeno, i giudici italiani difficilmente applicano questa misura in tempi rapidi e raramente rinunciano ad ascoltare l’uomo maltrattante. Ciò ha dato origine a una prassi che induce gli stessi avvocati a sconsigliare alla vittima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria civile, per l’ulteriore situazione di pericolo nella quale potrebbe venirsi a trovare. Per cui, nel Rapporto Grevio, viene evidenziata la persistenza di troppi stereotipi di genere nelle aule giudiziarie, così come nelle motivazioni delle sentenze, a dimostrazione di una scarsa comprensione – da parte degli stessi giudici – del fenomeno della violenza contro le donne.

Violenza scambiata per conflittualità di coppia

Una limitata conoscenza che pure emerge nell’applicazione del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) che viene ritenuto provato solo laddove sia riscontrabile uno stato di sottomissione della donna che subisce violenza dall’uomo, assolvendosi altrimenti l’imputato. Un requisito che non è esplicitamente indicato nella norma incriminatrice – né tantomeno compare nella definizione di violenza domestica fornita dalla Convenzione di Istanbul – e che, tuttavia, viene utilizzato dalla giurisprudenza per delimitare i maltrattamenti da quelli che vengono definiti casi di semplice “conflittualità di coppia”.

Nei confronti di prassi di questo tipo appare necessaria una maggiore comprensione del fenomeno della violenza contro le donne tra le figure professionali che se ne occupano; una diffusa consapevolezza che purtroppo manca anche a causa di scelte politico-legislative volte più che altro a un inasprimento sanzionatorio di reati come quello di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale, piuttosto che alla promozione di un pensiero sensibile alle tematiche di genere che renda i giuristi consapevoli della “natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, [riconoscendo] altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini”.

Raccomandazioni, quelle contenute nel Rapporto del Grevio, che non vanno sottovalutate in quanto la Convenzione, ratificata dall’Italia nel settembre 2013, ha valore vincolante sia per il legislatore che per il giudice italiano. Da un lato il legislatore infatti non può introdurre norme che contrastino con gli obiettivi della Convenzione e, dall’altro il giudice ha l’obbligo di interpretare ogni legge nazionale in maniera conforme alla Convenzione.

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