Anche rifiutare la maternità o modificarne l’articolazione tradizionale comporta una stigmatizzazione delle donne
che provano a reinventarsi. L’idealizzazione della maternità ha cominciato ad essere scalfita da quando le donne non sacrificano più la propria dimensione esistenziale, e la propria vita nei casi di violenza maschile, sull’altare della “sacra famiglia” da tenere unita, ma scelgono di percorrere la strada della libertà e della realizzazione personale: la punizione sociale per aver rotto i vincoli familiari è la rappresentazione come ex moglie avida e vendicativa o “madre alienante”. Se poi le donne sono pure straniere e per di più senza risorse, perché tali non sono considerati il coraggio e la determinazione che hanno consentito la fuga da persecuzioni e violenze e la realizzazione del progetto migratorio, il diritto alla piena realizzazione personale, anche attraverso la maternità, è fortemente compromesso da strutture sociali che, in luogo di “rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della personalità” (articolo 3 Costituzione italiana), ne producono di nuovi e spesso insormontabili che negano i più basilari diritti, compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 CEDU).
La prevalenza di queste narrazioni ci parla di una società ancora refrattaria al principio di uguaglianza sul piano sostanziale e formale
Diviene secondario così verificare se quanto stabilito dalla legge, sia a livello sostanziale sia a livello procedurale, caso per caso sia stato rispettato. Dinanzi alla vicenda del figlio di Martina Levato, per il quale, come è noto, è stato disposto l’allontanamento immediato dalla madre al momento della nascita ed è stato aperto un procedimento di adottabilità dinanzi al Tribunale per i minori di Milano a seguito di ricorso del PM, questione da considerare in uno Stato di diritto, prima di ogni considerazione, per altro intrisa di retorica, sull’importanza del primo contatto madre-figlio o della forza “rieducativa” dell’esercizio della maternità per una donna condannata, ancora non in via definitiva, per reati gravi, è se le autorità hanno agito nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della donna in stato di privazione della libertà personale, cioè nelle mani dello Stato.
Oggetto di vaglio dovrà essere quindi l’apparato motivazionale dei provvedimenti delle autorità al fine di assicurare, insieme all’interesse e benessere del bambino, che qualsiasi decisione assunta non sia fondata su pregiudizi e rappresentazioni discriminatorie.In particolare, ciò che ha destato più perplessità nella vicenda per esempio di Marina Levato, almeno in base alle informazioni rese note dai media, è l’immediato allontanamento del neonato dalla madre dopo il parto: giustificato con la finalità di tutelare il benessere psicofisico del minore, ritenuto a rischio in caso di allontanamento successivo, tale atto appare di fatto un arbitrio commesso ai danni di una donna privata della libertà personale, atto per di più eseguito prima ancora dell’avvenuta notifica del provvedimento di allontanamento alla diretta interessata, che ha provocato sofferenza e dolore di tale gravità da configurare un trattamento inumano e degradante vietato dall’articolo 3 Cedu.
Il “superiore interesse” del minore, anziché prevalere, finisce per cedere il passo alla pretesa punitiva dello Stato