Particolarmente interessante è la pronuncia della Cassazione, datata 17/3/2021 e di recente pubblicazione, con la quale viene cassato il provvedimento della Corte d’Appello di Venezia mettendo in discussione la decisione di affidare in via super esclusiva una minore al padre sulla base della teoria dell’alienazione parentale.
Brevi cenni sul percorso giudiziario di merito
La controversia inizia davanti al Tribunale di Treviso su istanza del padre che chiede di ottenere un affido “super-esclusivo” della figlia, riconosciuta qualche anno prima e affidata inizialmente a entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Viene emesso un primo provvedimento, dopo una CTU, in cui si riconosce l’affido esclusivo della figlia minore al padre, capovolgendo una precedente decisione del 2016. La madre impugna la sentenza e così il padre.
Quest’ultimo ribadendo la propria domanda di affido “super-esclusivo” della figlia, con richiesta di ulteriori importanti limitazioni dei contatti tra la minore a la madre attraverso la disposizione di visite protette, con esclusione del pernottamento della figlia presso di lei, nonché la revoca del contributo paterno al mantenimento della minore, comunque mantenuto nella sentenza di primo grado.
Anche la madre appella la sentenza del tribunale di Treviso chiedendo la modifica del decreto con pronuncia di affido della minore a entrambi i genitori e collocazione prevalente presso la madre. La Corte d’appello di Venezia respingeva il reclamo della madre accogliendo totalmente le richieste paterne, basando la propria decisione su quanto emerso dalla prima CTU (Consulenza tecnica d’ufficio), cioè una scarsa flessibilità della madre ad accettare il ripristino delle relazioni padre e figlia, causa elevata tensione anche in presenza della minore.
A ulteriore sostegno della propria motivazione la Corte si richiamava alla seconda CTU che aveva suggerito l’affido super-esclusivo ritenendo il comportamento della madre a rischio di “alienazione” dei rapporti con il padre
Aggiungendo che la madre “sembrava affetta dalla cd. sindrome della madre malevola”. Va precisato che la stessa CTU aveva riconosciuto l’esistenza di un sufficiente rapporto di accudimento da parte della madre verso la minore ma accusando la stessa di una condotta tendente a impedire al padre un normale e affettuoso rapporto con la minore, con comportamenti volti a estraniarlo da ogni scelta relativa alla bambina. Facendo così riferimento a risultanze cliniche non motivatamente contrastate con elementi probatori, la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto provata la volontà della madre di estraniare la minore dal padre e riteneva corretto stabilire l’affido super-esclusivo al padre.
Stupefacente che nessuno rilevi come siano proprio le domande del padre a far emergere una volontà di esclusione della madre dalla vita della minore, nonostante il riconoscimento della stessa CTU di un sufficiente rapporto di accudimento da parte della madre
Prime osservazioni
Il giudice, nella maggior parte dei casi di grave contrasto sull’affido dei minori, delega la valutazione dei fatti a periti. Anziché acquisire dai periti elementi fattuali che lo portino a decidere nel merito della controversia, dispone una consulenza tecnica d’ufficio o richiede una relazione ai servizi sociali che accerti le capacità genitoriali delle parti. Altrettanto frequentemente, dopo una prima valutazione non del tutto positiva nei confronti di madri, viene disposta un’ulteriore consulenza che in genere ricalca quella precedente e cerca conferme a quanto già affermato o ipotizzato rispetto a un comportamento scorretto della madre.
Mamme che tendono a proteggere i minori perché non si fidano del comportamento dei padri per varie ragioni tra cui esperienze precedenti non positive, se non per vere e proprie violenze
I motivi dell’impugnazione
La difesa della madre denuncia: a) una acritica adesione da parte del giudice di merito alle due CTU che risultavano fondate sulla diagnosi della cd. PAS, anche se non in modo esplicito; b) la mancata verifica dell’attendibilità scientifica della teoria della diagnosi della sindrome della “madre malevola”, senza dati clinici; c) non essere stata fatta alcuna valutazione comparativa degli effetti sulla minore del trauma dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso; d) la violazione della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e della Convenzione europea di Strasburgo, oltre che dell’art. 8 Cedu e 337octies c.c. sull’ascolto del minore.
Le carenze individuate dalla Cassazione
Il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei comportamenti denunciati come volontà di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, sindrome da alienazione parentale (PAS), utilizzando comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia, non teorie discutibili e prive di elementi di fatto verificabili. Questa affermazione di principio della Suprema Corte mette in discussione in modo significativo quanto l’Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (Aiaf) dice da anni e da ultimo ha esposto nel proprio “Manifesto per la riforma della giustizia familiare” in tema di riforma del processo civile, con particolare riguardo a quello dei diritti delle relazioni familiari.
Sulla Consulenza Tecnica d’ufficio e sui Servizi Sociali si chiede che questi ultimi siano esclusi “dallo svolgimento di qualsivoglia attività di valutazione delle capacità genitoriali e/o di accertamento”
E poi viene ritenuto necessario disporre il “Divieto di delegare al CTU ogni e qualunque decisione in punto responsabilità genitoriale, modalità di accudimento e tempi di permanenza”. Si sta quindi imponendo, finalmente, un onere della prova più rigoroso e avulso da pregiudizi o giudizi basati su teorie discutibili, quale è oramai assodato essere quella dell’alienazione parentale. È poi richiesta un’altrettanto rigorosa motivazione di provvedimenti che possono incidere in modo devastante sulla vita di un minore, rispetto alla quale la Suprema Corte indica i principali elementi della corretta interpretazione della norma in tema di affido dei minori.
Il superiore interesse del minore
Innanzitutto si afferma come il criterio fondamentale di queste decisioni debba essere rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, principio cardine da seguire nella valutazione di ciascun caso. Nella sua ordinanza la Cassazione indica i criteri di individuazione degli elementi fondamentali specifici che vanno a comporre questo interesse:
- privilegiare quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione familiare.
- Effettuare un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, da fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo.
- Fare particolare riferimento alle capacità di relazione affettiva, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto.
- Fare un apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.
Una motivazione che conduca alla decisione attraverso la valutazione di questi criteri per stabilire il migliore affidamento della prole, dando quindi conto delle ragioni della decisione adottata, è un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. Così non è avvenuto nel caso di specie, che la Cassazione cassa con rinvio ad altra Corte d’Appello (Brescia) poiché ritiene che la Corte veneziana non abbia:
- Garantito il migliore sviluppo della personalità del minore quando ha escluso un affido condiviso facendo riferimento ad una astratta prognosi sulle capacità genitoriali della madre, per il solo fatto che la stessa avrebbe tentato di impedire in qualche occasione un incontro tra padre e figlia.
- Valorizzato il positivo rapporto di accudimento intrattenuto dalla madre con la minore, di fatto scoprendosi che il suo giudizio è stato incentrato solo sul disvalore attribuito alla asserita PAS. Il tutto in mancanza di oggettive condotte di trascuratezza o incuria verso la minore.
L’inammissibile stigma verso la madre
Si parla di “implausibile sillogismo la cui premessa principale è costituita da un ingiustificato severo stigma di comportamento della madre fondato su un mero postulato”. Sillogismo da cui viene tratta la conclusione del giudice di merito, qui censurato pesantemente dalla Cassazione, per cui il padre sarebbe l’unico genitore in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina.
La Suprema Corte arriva al punto di definire la valutazione della Corte d’Appello come una inammissibile forma di “tatertyp”, stupendo tutti per la particolarità di questa citazione in materia di punizioni
Perché di questo si tratta, quando le madri osano dissentire in sede di valutazione della loro personalità. Magari mettendo in discussione domande o affermazioni, oppure ancora indicazioni di CTU che tutto pare possano, quando i giudici si appoggiano acriticamente alle loro affermazioni e conclusioni. Abbiamo una madre imperfetta (ha asprezze caratteriali e in effetti pare provato che abbia cercato di intralciare i rapporti col padre), ma non per questo da considerare inidonea come genitore. Posto che non vi sono prove a sostegno di danni verso il minore, il quale ha invece un legame con la madre che gli ha prestato accudimento effettivo; il ruolo della scienza nella decisione del giudice; oggettività della valutazione scientifica 111 cost.