{"id":4131,"date":"2014-10-01T14:05:23","date_gmt":"2014-10-01T14:05:23","guid":{"rendered":"http:\/\/bettirossa.com\/?p=4131"},"modified":"2020-03-02T08:20:56","modified_gmt":"2020-03-02T07:20:56","slug":"perche-lo-stupro-coniugale-e-un-tabu-e-non-solo-in-italia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/donnexdiritti.com\/2014\/10\/01\/perche-lo-stupro-coniugale-e-un-tabu-e-non-solo-in-italia\/","title":{"rendered":"Lo stupro coniugale \u00e8 un tab\u00f9"},"content":{"rendered":"
In un recente rapporto dell\u2019Unicef, \u201cHidden in Plain Sight\u201d<\/a>, si legge che un\u2019adolescente su tre in India viene regolarmente picchiata e violentata dal proprio marito, e che in 190 Paesi del mondo circa 84 milioni di ragazze\u00a0che hanno o hanno avuto una relazione stabile,<\/strong> \u00e8 stata vittima di violenza psicologica, fisica o sessuale da parte del marito o del partner,<\/strong> e che circa\u00a0<\/strong>il 70%\u00a0delle giovani vittime di violenza fisica o sessuale\u00a0nelle reazioni intime non hanno mai chiesto aiuto perch\u00e9 non lo ritenevano un problema. Un modo di pensare, quello che all\u2019interno di una coppia sia\u00a0tutto lecito basta sia l\u2019uomo ad avere questa libert\u00e0 di decisione, che svela il fulcro della discriminazione delle donne legato allo stereotipo della madre-moglie che nel momento in cui oltrepassa la soglia di casa diventa automaticamente oggetto privato dell\u2019uomo che se l\u2019\u00e8 scelta. Ma non bisogna andare lontano, per capire come la violenza sulle donne – fisica, sessuale, psicologica o economica – all\u2019interno di una relazione intima, sia ancora un tab\u00f9 intoccabile nel mondo.<\/p>\n <\/p>\n In Italia si \u00e8 dibattuto aspramente sulla sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso di un 48enne veneto condannato per maltrattamenti e per violenza sessuale sulla moglie (artt. 572 e 609 bis c.p), disponendo un nuovo esame del caso sulla possibilit\u00e0 di applicare le attenuanti all\u2019uomo e annullando con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Venezia (07\/10\/2013) che aveva rifiutato la richiesta di uno sconto di pena dell\u2019offender, confermando la sentenza di condanna del Tribunale di Vicenza.<\/p>\n In particolare la Suprema Corte – sentenza 39445 <\/a>\u2013 ha accolto la richiesta del ricorrente che \u201cdeduce come debba assumere rilevanza la qualit\u00e0 dell’atto compiuto (e segnatamente il grado di coartazione, il danno arrecato e l’entit\u00e0 della compressione) pi\u00f9 che la quantit\u00e0 di violenza fisica esercitata\u201d, dichiarando che\u00a0\u201cnella specie \u00e8 mancata ogni valutazione globale del fatto in particolare in relazione al fatto che le violenze sarebbero sempre state commesse sotto l’influenza dell’alcol\u201d, e che\u00a0\u201cai fini della concedibilit\u00e0 dell’attenuante di minore gravit\u00e0, assumono rilievo una serie di indici<\/strong>, segnatamente riconducibili (\u2026) al grado di coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni, fisiche e mentali, di quest’ultima,<\/strong> alle caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all’et\u00e0, all’entit\u00e0 della compressione della libert\u00e0 sessuale ed al danno arrecato alla vittima anche in termini psichici\u201d, concludendo infine \u201cche cos\u00ec come l’assenza un rapporto sessuale completo non pu\u00f2, per ci\u00f2 solo, consentire di ritenere sussistente l’attenuante, simmetricamente la presenza dello stesso rapporto completo non pu\u00f2, per ci\u00f2 solo, escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessit\u00e0\u201d.<\/p>\n Sentenza di fronte alla quale donne singole e appartenenti ad associazioni, si solo alzate per condannare questo rinvio che aprirebbe una porta alle attenuanti per l’offender, senza per\u00f2 andare a fondo su quello che veramente sottintende un’indicazione che in un caso come questo rimanda il pacco al mittente dicendo: riguardatelo bene che manca qualcosa. Il primo fatto contestato \u00e8 che \u201cle violenze sarebbero sempre state commesse sotto l’influenza dell’alcol\u201d<\/strong>, e per questo forse meno gravi: un dato in cui la giurisprudenza indica che se \u00e8 vero che l\u2019art. 91 c.p. esclude l\u2019imputabilit\u00e0 – o prevede la riduzione della pena applicabile nel caso di parziale incapacit\u00e0 – quando l\u2019ubriachezza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore, cio\u00e8\u00a0se \u00e8 \u201caccidentale\u201d, \u00e8 anche vero che l\u2019ubriachezza volontaria o colposa, non esclude n\u00e9 diminuisce l\u2019imputabilit\u00e0 (art. 92 c.p.).<\/p>\n Un fattore per\u00f2, quello dell\u2019alcol, che un esperto della materia saprebbe essere ingrediente costante di una parte della violenza domestica nel mondo \u2013 soprattutto nei Paesi nordici\u00a0\u2013 dove per\u00f2 l\u2019uso di alcol da parte del partner violento non determina l\u2019atto in s\u00e9, in quanto l\u2019offender \u00e8 considerato violento a prescindere, a riprova del fatto che non tutti gli ubriachi sono violenti. Un concetto che \u00e8 alla base della comprensione del fenomeno della violenza sulle donne e di come agisce un offender per il quale i problemi da cui \u00e8 afflitto\u00a0non possono essere attenuanti del\u00a0femminicidio.<\/p>\n <\/p>\n