{"id":24370,"date":"2023-09-11T04:19:24","date_gmt":"2023-09-11T02:19:24","guid":{"rendered":"https:\/\/donnexdiritti.com\/?p=24370"},"modified":"2023-11-25T12:54:23","modified_gmt":"2023-11-25T11:54:23","slug":"stopviolenza-le-tolgono-il-figlio-con-la-forza-madre-alla-sbarra-per-aver-denunciato-metodi-disumani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/donnexdiritti.com\/2023\/09\/11\/stopviolenza-le-tolgono-il-figlio-con-la-forza-madre-alla-sbarra-per-aver-denunciato-metodi-disumani\/","title":{"rendered":"#STOPVIOLENZA Le tolgono il figlio con la forza: madre alla sbarra per aver denunciato metodi disumani"},"content":{"rendered":"
La task force\u00a0#STOPVIOLENZA<\/strong><\/a>\u00a0\u00e8 una rete della societ\u00e0 civile con lo scopo di monitorare l\u2019operato dei tribunali e del governo per il contrasto reale alla violenza maschile sulle donne, alla violenza subita e\/o assistita su persone di minore et\u00e0 e alla vittimizzazione secondaria di tali soggetti nei Tribunali,\u00a0sulla base della piena applicazione della Convenzione di Istanbul e delle raccomandazioni della Commissione d\u2019inchiesta sul femminicidio al Senato XVIII legislatura.<\/strong><\/p>\n Le esperte e gli esperti della task force prendono in esame, volta per volta, sentenze pubbliche di tribunali sul territorio nazionale in cui si rintracciano gravi violazioni in materia di diritti umani volti a rivittimizzare donne e bambini\/e<\/p><\/blockquote>\n Violazioni che si riferiscono a iter giudiziari che si concludono spesso con sentenze che rivittimizzano queste donne, gi\u00e0 vittime di violenza domestica, e i loro figli minori vittime di violenza assistita o subita<\/strong> (sessuale, fisica e\/o psicologica).<\/p>\n Oggi andiamo ad analizzare il caso di una donna che dopo essersi separata e aver denunciato il sospetto di abusi sessuali sul figlio, viene rivittimizzata in tribunale in quanto non creduta, accusata di essere alienante, privata del bambino<\/strong> che viene portato via con l’impiego della forza da casa mentre piange e si dispera perch\u00e9 non vuole essere portato via da casa sua e dai suoi affetti, per essere consegnato al padre che vive lontano dalla citt\u00e0 dove il piccolo \u00e8 cresciuto.<\/p>\n E sebbene la Cassazione abbia dato mandato alla Corte d’appello per l’ascolto del minore, che nel frattempo \u00e8 cresciuto, da parte del giudice per capire le motivazioni del rifiuto del padre e mettendo in discussione quanto deciso in primo grado e in appello, la signora \u00e8 imputata per calunnia in quanto ha osato ribellarsi e denunciare le modalit\u00e0 del prelievo forzoso del figlio<\/a>, tra l’altro ripreso in video dagli stessi servizi, dove si sente nitidamente il pianto disperato del minore che si \u00e8 chiuso in bagno per sfuggire all’assalto, porta che verr\u00e0 divelta con la forza<\/strong>, mentre la madre viene trattenuta dagli agenti nell’ingresso di casa sua.<\/p>\n 1 – Assenza di istruttoria in cui rivalutare anche gli atti di archiviazione nel penale delle denunce di abuso sessuale sul minore;<\/em><\/p>\n 2 – Presenza di pregiudizi per cui la madre viene valutata condizionante e ostativa sulla base della falsa teoria dell’alienazione parentale;<\/em><\/p>\n 3 – Giudizio del rifiuto del minore come immotivato e inconsistente mutuato sempre dalla teoria dell’alienazione parentale;<\/em><\/p>\n 4 – Nessun ascolto nel procedimento civile, diretto e indiretto, del minore riguardo il suo rifiuto a stare con il padre;<\/em><\/p>\n 5 – Principio della bigenitorialit\u00e0 prevalente sull\u2019interesse del minore e in ogni caso disatteso in quanto al solo vantaggio del padre;<\/em><\/p>\n 6 – Prelievo traumatico del bambino effettuato dalle forze dell’ordine.<\/em><\/p>\n Il rapporto sentimentale della coppia inizia all\u2019estero. La donna viene in Italia dopo un anno ma la convivenza non \u00e8 felice e con la nascita del bambino le cose peggiorano. La signora si laurea in scienze infermieristiche e inizia a lavorare in ospedale, e solo dopo pochi anni la convivenza si interrompe dopo aspre divergenze. Viene regolato il rapporto di coppia con conclusioni congiunte dal tribunale di Roma, dove la coppia viveva.<\/strong> In seguito alla separazione il padre torna in Sicilia mentre la signora si trasferisce con il figlio prima a Pordenone e poi a Pisa per ragioni di lavoro.<\/p>\n Le conclusioni sono affidamento condiviso con collocamento nell\u2019abitazione della madre e il diritto di visita del padre<\/p><\/blockquote>\n Nel 2018 vengono chieste modifiche da parte dell’uomo e il provvedimento stabilisce che il padre possa tenere con s\u00e9 il figlio a fine settimana alternati, indicando alla madre dove condurr\u00e0 il minore e che nei periodi festivi il padre tenga con s\u00e9 il figlio anche in Sicilia dove lui risiede. In seguito ci sar\u00e0 per\u00f2 una denuncia per abusi sessuali da parte della donna nei confronti dell’uomo, dopo le rivelazioni fatte alla madre da parte del minore, <\/strong>e da quel momento il bambino, che aveva mostrato disagio al rientro delle visite dal padre anche in precedenza, rifiuta il rapporto con lui.<\/p>\n la signora riferisce che il bambino “era diventato taciturno, insicuro e che la notte aveva talmente tanti incubi da dover mettere la sbarra laterale nel letto”<\/p><\/blockquote>\n Nel 2020 la signora viene sentita dal collegio in I grado e sul bambino riferisce che “il padre l\u2019avrebbe toccato nelle parti intime”<\/strong> e che lei ha anche registrato le dichiarazioni del figlio. Alla domanda del presidente sulle condizioni nelle quali era avvenuta la registrazione, la stessa dichiarava: \u201cStavo mettendo a letto mio figlio e lui ha cominciato a toccarmi il seno, gli ho detto di non toccarmi il seno e lui si \u00e8 arrabbiato chiedendomi perch\u00e9<\/strong> e quindi ho cominciato a registrarlo ponendogli delle domande”. Il minore viene sentito ma dimostra disagio a rispondere e “mostra un consistente imbarazzo e difficolt\u00e0 a esprimersi”, per cui l\u2019esame si chiude dopo 10 minuti. Il procedimento penale per presunti abusi sessuali viene archiviato cos\u00ec, nonostante l\u2019opposizione della madre.<\/strong><\/p>\n Sulla base dei criteri esposti sopra, la task force\u00a0#STOPVIOLENZA ha preso in esame:<\/strong><\/p>\n e ha rintracciato in esse gravi criticit\u00e0<\/u> in materia di violazione di diritti e vittimizzazione secondaria di donne e minori relativamente ai seguenti fatti.<\/p>\n Dalla lettura di questo primo decreto si evince la mancanza di un\u2019attivit\u00e0 istruttoria finalizzata ad acquisire le prove del cattivo rapporto padre\/figlio e della paura del bambino a incontrarlo, vederlo e sentirlo,<\/strong>\u00a0come testimoniato da insegnanti, assistenti sociali, consulenti.<\/strong> Manca un\u2019analisi autonoma dei fatti denunciati secondo il criterio specifico della prova nei procedimenti civili, vale a dire del criterio del pi\u00f9 probabile<\/strong> che non diversamente dell\u2019oltre ogni ragionevole dubbio, del procedimento penale.<\/p>\n Mancanza di istruttoria\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n Manca cio\u00e8 la rilettura degli atti che hanno portato all\u2019archiviazione del penale per abusi sessuali, e in particolare l\u2019audizione del minore e dell\u2019insegnante. Dalla richiesta di archiviazione del PM prendiamo visione dell\u2019audizione protetta del minore il quale “nonostante apparisse a suo agio, \u00e8 risultato chiuso e poco disposto al racconto in generale, rispondendo in modo stringato<\/strong> (s\u00ec\/no\/non mi ricordo<\/em>) ed \u00e8 apparso soprattutto molto cauto e diffidente nel riferire informazioni relative alla propria sfera familiare”.<\/p>\n L\u2019unica cosa che il bambino ammette \u00e8 che il padre gli d\u00e0 degli schiaffi<\/p><\/blockquote>\n Alla fine l\u2019ascolto protetto si conclude dicendo: \u201cVa bene, rimango un pochino con il dubbio che tu non ci abbia raccontato delle cose perch\u00e9 hai paura che noi le raccontiamo al babbo\u201d. Se il dubbio che il bambino neghi per paura non \u00e8 sufficiente a proseguire l\u2019azione penale, per il civile costituisce invece il viatico per aprire un\u2019istruttoria e valutare i silenzi del minore come reazioni di paura, dando valore al suo rifiuto senza liquidarlo come immotivato. <\/strong>In pi\u00f9 c’\u00e8 la testimonianza dell\u2019insegnante<\/strong> che riporta come il bambino abbia cambiato atteggiamento verso il padre in concomitanza con le confidenze alla madre e con la denuncia.<\/p>\n Testimonianza dell\u2019insegnante che riporta come “in occasione delle scorse vacanze natalizie, vi sia stato un repentino cambiamento da parte del minore nel rapporto con il padre, passando improvvisamente dall’essere contento di incontrarlo, a non volerlo pi\u00f9 vedere n\u00e9 sentire\u201d<\/p><\/blockquote>\n Ma il GIP accoglie la richiesta di archiviazione del PM rigettando il ricorso materno<\/strong> e motiva come segue: \u201cIl Giudice ha ritenuto quale elemento non controverso che dagli atti, e in particolare dalle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione protetta, non sono risultati comportamenti sessuali nei suoi confronti da parte del genitore.<\/strong> A fronte di tale circostanza, che ha indotto il PM alla richiesta di archiviazione, le eccezioni dell’opponente sono costituite da una parte nel mancato accertamento della capacit\u00e0 a testimoniare del minore; dall’altra ii suo rifiuto di incontrare il padre considerata circostanza significativa di una reazione del minore ad abusi subiti. (…) Con il risultato che in entrambe le ipotesi nessun elemento \u00e8 utile a sostenere in giudizio l’infamante accusa nei confronti del padre.<\/strong> (…) Tutto ci\u00f2 posto non pu\u00f2 che concludersi per l’archiviazione del procedimento\u201d.<\/p>\n In conclusione il penale non ha dato una parola definitiva sulla vicenda, come invece hanno inteso sia il tribunale di I grado che la Corte di appello<\/strong>, in quanto non ha sciolto i dubbi sull\u2019accertamento dei fatti: cosa che doveva essere rilevata nel civile a salvaguardia dell\u2019interesse superiore del minore. <\/strong>A cui si aggiunga il commento del GIP che parla di “infamante accusa”,<\/strong> mostrando un pregiudizio rispetto alle denunce di siffatta specie e di propendere per un\u2019accusa ingiustificata: una presa di posizione inadatta al ruolo super partes<\/em> come deve essere quella di un giudice, e quindi basata su pregiudizi.<\/strong><\/p>\n Pregiudizi verso la madre e la Pas<\/strong><\/span><\/p>\n A fronte della decisione di non approfondire i fatti c’\u00e8, come ormai prassi nei tribunali, quella di accusare la madre di essere malevola e di mettere su il bambino contro il padre con false accuse,<\/strong> per cui nel decreto si legge: <\/strong>\u201cRichiamati i precedenti provvedimenti con cui si prescriveva lo svolgimento di incontri protetti tra padre e figlio, e si raccomandava alla madre la frequenza di un percorso di supporto alla genitorialit\u00e0 nonch\u00e9 di adottare comportamenti collaborativi, astenendosi dall\u2019influenzare direttamente o indirettamente il bambino circa la volont\u00e0 di vedere il padre\u201d. Raccomandazioni in cui \u00e8 evidente il richiamo alla falsa teoria dell’alienazione parentale per cui \u00e8 la madre che influenza il figlio a non vedere il padre, che inventa fatti gravi e infamanti per sottrarre il figlio al padre,<\/strong> senza una seria indagine sui possibili abusi subiti.<\/p>\n Il rifiuto del figlio come risultato dell’alienazione parentale<\/strong><\/span><\/p>\n Il riferimento alla PAS si esaspera quando il tribunale considera il rifiuto del padre da parte del minore come immotivato<\/strong>, e dato che non ha interpretato n\u00e9 indagato a fondo le sue risposte come tipicamente traumatiche, si appella a un non provato (e non provabile) condizionamento materno<\/strong> dovuto alla sua malafede e quindi alla sua manipolazione sul bambino, basato sul principio per cui se il minore non vuole vedere il padre, la colpa \u00e8 sicuramente della madre.<\/p>\n Le relazioni dei consulenti e dei servizi riportano: <\/strong>“Ai primi due incontri protetti il bambino si rifiutava di scendere dalla macchina per incontrare il padre, mentre agli incontri successivi il minore avrebbe acceduto ai locali del Centro affidi solo per ribadire di non voler n\u00e9 vedere il padre n\u00e9 parlargli. (…) All\u2019incontro fissato tra i genitori e il minore, il bambino si rifiutava nuovamente di scendere dalla macchina, scoppiava a piangere e tornava a casa con la madre”.<\/strong> Una situazione che non essendo stata indagata nei fatti ha portato alla conclusione di dover togliere il bambino alla madre, anche con la forza, per darlo al padre in maniera definitiva, seguendo ormai il copione dei tribunali che non volendo indagare le cause dei rifiuti dei minori applicano pedissequamente la mai dimostrata teoria dell’alienazione parentale.<\/p>\n La bigenitorialit\u00e0 prevale sull’interesse del minore<\/strong><\/span><\/p>\n La bigenitorialit\u00e0 si palesa nel decreto come obiettivo da realizzare in modo inderogabile, nonostante le accuse e il rifiuto del minore. La madre \u00e8 ritenuta non collaborativa e condizionante (riferimento alla teoria della PAS), ma anche bugiarda perch\u00e9 accusata di fornire false rappresentazioni degli eventi.<\/strong> Si rileva al contrario un pregiudizio positivo sul padre che dovrebbe garantire la bigenitorialit\u00e0, ma come il padre possa garantirlo non si evince da alcuna relazione nonostante sia stato oggetto di denunce di stalking e persecuzioni nei confronti della ex-partner. Denunce che hanno dato l\u2019avvio a procedimenti ancora in atto.<\/p>\n Per cui, come si legge nel decreto: <\/strong>\u201cConsiderato <\/strong>che il miglior interesse del minore pu\u00f2 essere realizzato solo facendo s\u00ec che lo stesso abbia una relazione sia con la madre che con il padre, che la madre non garantisce il rispetto del diritto di visita da parte del padre e che, date le false rappresentazioni degli eventi da lei fornite<\/u><\/strong>, nessuna collaborazione si ritiene possa esserci da parte della stessa per il futuro. Ritenuto <\/strong>che \u00e8 nell\u2019interesse del bambino la ripresa di un rapporto con il padre e che non \u00e8 nel suo interesse restare isolato nella bolla familiare della madre, che ha influenze negative sul suo sviluppo armonioso ed equilibrato<\/strong> avendo la stessa sino ad ora contributo a rafforzare e radicalizzare nel figlio l\u2019idea di non voler vedere il padre. Ritenuto<\/strong>, pertanto, che il minore debba restare affidato ad entrambi i genitori come espressione del diritto alla bigenitorialit\u00e0 e che, tuttavia, deve esserne disposto il collocamento presso il padre quale ultimo tentativo di ricostruzione della bigenitorialit\u00e0<\/u>,<\/strong> con esercizio del diritto di visita della madre con le stesse modalit\u00e0 sino ad ora previste per il padre.\u00a0Dispone l\u2019affido congiunto del minore a entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso il padre\u201d.<\/strong><\/p>\n Prelievo del bambino con l’uso della forza<\/span><\/strong><\/p>\n Per cui alla fine il decreto non solo toglie il bambino alla madre per darlo in affido al padre che il bimbo rifiuta, ma chiede la forza pubblica e il prelievo forzoso del minore, quindi il giudice: \u201cAutorizza <\/strong>i Servizi Socio-psicologici, per il caso in cui i genitori non si presentino o non siano collaborativi nel passaggio del collocamento dalla madre al padre, a prelevare il minore ove si trovi, anche a scuola, e a affidarlo al padre, il tutto con l\u2019assistenza della forza pubblica. Richiede<\/strong> la Polizia di Stato di supportare le attivit\u00e0 di esecuzione dei Servizi Sociali, raccordandosi preventivamente con i medesimi\u201d.<\/strong><\/p>\n Il prelievo, avvenuto in modo traumatico, si \u00e8 realizzato con dispiegamento di forze dell\u2019ordine all\u2019interno dell\u2019abitazione del bambino creando un clima di terrore di cui la Corte di appello per\u00f2 considerer\u00e0 responsabile la madre che doveva convincere il bambino a lasciare il suo domicilio e accedere al collocamento presso il padre<\/strong>, lasciando ex abrupto<\/em> oltre la madre, genitore di riferimento, anche il suo contesto abituale di vita malgrado la sua ferma volont\u00e0 di non andare.<\/p>\n Dalla trascrizione di parte della videoregistrazione del prelievo, si apprende che il bambino rivela il comportamento abusante del padre<\/p><\/blockquote>\n Inoltre dal commento del perito trascrittore dei file video registrati dalle forze dell’ordine, si apprende che: \u201cIl bambino per tutto il corso della registrazione piange con diversi gradi di intensit\u00e0, per la maggior parte del tempo piange disperato e in maniera inconsolabile e urlando\u201d. <\/strong>Il bambino poi chiedendo di parlare a pi\u00f9 riprese da solo con l\u2019educatrice, senza la presenza di altri e soprattutto senza la presenza del padre presente durante il prelievo, rivela gli abusi: \u201cHo subito tante tante cose (…) mi toccava le parti intime di notte quando dormivo, ma questo \u00e8 non glielo dire a lui<\/strong>\u201d.<\/p>\n A questa rivelazione l\u2019educatrice dice (dando le spalle alla telecamera) : \u201cHo capito la tua paura, so che sono successe delle cose anche tra babbo e mamma”, e il bambino risponde: \u201cNo, con mamma no”. Ma l\u2019educatrice riprende: \u201cNo, sono successe cose fra mamma e babbo, non ti sto dicendo che sia successo qualcosa di particolare, ma il punto sai qual \u00e8? Per\u00f2 mi devi guardare”, e il bambino disperato: \u201cNo, per favore per il mio bene voglio vedere mia mamma\u201c (Piange disperato portandosi le mani sul volto e buttandosi con i viso sul letto).<\/strong> Eppure, malgrado il racconto e la disperazione, l\u2019educatrice continua a dire che deve andare con il padre e infine dice: \u201cBisogna che tu abbia il coraggio e la forza di accettare questa cosa in questo momento\u201d.<\/p>\n Non \u00e8 chiaro come mai una operatrice di un servizio pubblico non dia peso a questa rivelazione di abuso e non abbia immediatamente chiamato il giudice, o altra autorit\u00e0, per rappresentare la situazione<\/strong> e ottenere l\u2019immediata interruzione della procedura di prelievo. Nessun provvedimento \u00e8 stato preso successivamente dall\u2019AG a tutela del minore lasciando una testimonianza cos\u00ec importante priva di riscontro.<\/p>\n La madre va in appello e anche nell\u2019Ordinanza in appello, che rifiuta la richiesta di sospensiva del decreto, appaiono numerosi pregiudizi verso la donna: colpa della madre, anni di condizionamento, assoluta necessit\u00e0 e priorit\u00e0 della presenza della figura paterna rispetto a quella materna, denunce di abuso come strumento per gettare discredito sul padre<\/strong>.<\/p>\n Persiste cio\u00e8 l\u2019atteggiamento di marcata colpevolizzazione della madre che ha rivolto “infamanti accuse” al partner e si rivolgono implicite accuse alla donna affermando che: \u201cle dichiarazioni del figlio erano palesemente artefatte\u201d<\/p><\/blockquote>\n Afferma la Corte che “il provvedimento di collocamento presso il padre, mantenendo l\u2019affidamento condiviso, sia stato determinato da un atteggiamento di assoluta negazione della madre non del diritto del padre a avere un rapporto con il proprio figlio, ma del figlio ad avere un rapporto con il proprio padre biologico. La sequenza di comportamenti dalla separazione della coppia a oggi, culminati nella reiterata denuncia del padre del minore anche per delitti ignominiosi<\/em><\/strong> (n\u00e9 \u00e8 sufficiente dichiarare di avere denunciato per la tutela del minore posto che le dichiarazioni del figlio erano palesemente artefatte<\/strong>), hanno comportato il rifiuto della figura paterna da parte del minore. Ci\u00f2 \u00e8 dipeso certamente dal comportamento materno, che si \u00e8 articolato in anni di condizionamenti<\/u>\u201d.<\/strong><\/p>\n Anche nel decreto in appello si replicano le medesime criticit\u00e0 del I grado e in pi\u00f9 si rileva:<\/p>\n Carenza e travisamento della prova<\/span><\/strong><\/p>\n Non vengono considerate le relazioni dei servizi sociali e degli specialisti psicologi incaricati ma solo le interpretazioni parziali delle stesse che confliggono con il dato letterale. Relazioni che davano atto invece della collaborazione della madre agli incontri, segnalando le criticit\u00e0 del bambino che non voleva vedere il padre, situazione su cui nessuno ha indagato le reali ragioni<\/strong> se non al fine di addossare alla madre la responsabilit\u00e0 in quanto “alienante” seppur collaborativa (un controsenso).<\/p>\n Carenza della motivazione del collocamento dal padre<\/span><\/strong><\/p>\n Secondo il tribunale il miglior interesse il minore non era avere una relazione con la madre e con il padre ma salvaguardare esclusivamente il rapporto con il padre allontanando il minore dalla madre, sua figura di riferimento, malgrado la psicologa avesse espresso chiaramente il pericolo del distacco della stessa. Il tutto senza un adeguato supporto scientifico ma solo sulla base di impressioni deduzioni e preconcetti, e quindi applicando la falsa sindrome di alienazione parentale e il suo fondamento ascientifico.<\/strong><\/p>\n La Corte non oppone una disamina puntuale alle censure sollevate dalla donna e il suo rigetto si fonda su un\u2019analisi colpevolizzante del comportamento della donna basato sulla relazione prodotta dal servizio di neuropsichiatria infantile e riportato con ampi stralci nel decreto. <\/strong>La Corte, nel solco della ordinanza di rigetto della sospensiva, si diffonde in un\u2019interpretazione colpevolizzante del comportamento della donna, giungendo per\u00f2 a rendere visibile una contraddizione presente nell\u2019ipotesi avanzata<\/strong>:<\/p>\n “Perch\u00e9 la donna che aveva un vantaggio genitoriale sull\u2019uomo come collocataria, insiste nel suo comportamento ostativo e motivato malamente con accuse infondate e infamanti per l\u2019uomo?”<\/p><\/blockquote>\n La risposta della Corte \u00e8 nel solco di un pregiudizio misogino<\/strong>: “Per dare sfogo al suo desiderio di possesso totale del minore”.<\/strong> Una mera ipotesi priva di ogni addentellato con la realt\u00e0 specifica di questa donna ma anche con la realt\u00e0 generale della condizione materna. Mentre la spiegazione pi\u00f9 probabile e logica, a meno che non si voglia attribuire alla donna una insensatezza mentale che va provata e diagnosticata, \u00e8 che la madre abbia cambiato atteggiamento dopo l\u2019ascolto del minore e la presa in carico delle sue paure.<\/strong><\/p>\n <\/strong>Invece la Corte si schiera tutta a favore delle ragioni dell\u2019accusato, e parla di stress ingiustificato causato dalla condotta materna rispetto a un bambino che tutte le volte \u00e8 stato costretto dalle istituzioni a presentarsi negli uffici dei servizi per incontrare un padre rifiutato<\/strong> e poi \u00e8 stato preso di forza e allontanato dalla madre con cui stava in buona salute e con cui aveva dichiarato di voler vivere. Insensatezza del comportamento istituzionale, nonch\u00e9 del provvedimento della Corte, che si pu\u00f2 evincere, passo passo, nelle motivazioni della Kaiden\u2019s Law statunitense del 2022<\/strong> (US – Kayden\u2019s Law, 16 march 2022, TITLE XV\u2014Keeping Children Safe from Family Violence, The reauthorization of the Violence Against Women Act).<\/p>\n Mettiamo in evidenza ancora una volta il pregiudizio che si trasmette dal primo grado all\u2019appello: per ambedue i tribunali vi \u00e8 \u201cla totale assenza di ragioni oggettivamente legittimanti la esclusione del padre dalla vita del bambino\u201d.<\/strong> L\u2019assenza di motivazione non \u00e8 nella madre ma nel tribunale civile incapace di leggere, in una istruttoria autonoma e doverosa, gli indizi forniti dal penale sull\u2019abuso, anche riascoltando il minore a altri testimoni, tra cui la madre. Grava in questo procedimento la mancanza di adesione al principio del superiore interesse del minore, e il mettere al centro il favor pueri<\/em> rispetto al favor rei<\/em> specifico del procedimento penale.<\/strong><\/p>\n Il decreto d’appello non formula specifiche motivazioni di rigetto al ricorso della donna, e formula un provvedimento di inasprimento a quello di I grado, con l\u2019affido esclusivo al padre e restringimento del rapporto con la madre<\/p><\/blockquote>\n La Corte sa di creare una sofferenza aggiuntiva al minore e questo veramente lascia perplessi perch\u00e9 malgrado sia consapevole del danno che si andr\u00e0 ad arrecare al minore, e della sproporzione tra il danno attuale certo di contro un incerto vantaggio ottenuto con un cambio di residenza e di genitore collocatario, afferma: \u201cAppare evidente alla Corte che il minore sentir\u00e0 la mancanza della madre con la quale ha vissuto in simbiosi sino al giugno di quest\u2019anno,<\/strong> ma appare altrettanto evidente che egli necessiti di un congruo tempo per ricostruire una propria esistenza in tranquillit\u00e0 collocato presso il padre che ha dimostrato, quanto meno durante lo svolgimento del procedimento, la maggiore tenuta e responsabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n In conclusione: il bambino rimane presso il padre che guadagna anche l\u2019affido esclusivo mentre alla madre viene ridotto anche lo spazio di contatto telefonico con il figlio, mentre permane il divieto di visite libere in presenza<\/p><\/blockquote>\n Il giudizio per\u00f2 viene ribaltato in Cassazione<\/strong> che rinvia gli atti alla Corte di appello richiedendo l\u2019ascolto del minore: \u201cAl riguardo l’omissione dell’audizione nel giudizio di secondo grado non \u00e8 sanata dal precedente ascolto nel giudizio davanti al Tribunale, atteso il rilievo del fattore tempo in una fase di crescita quale quella dai sette ai nove anni. II minore, nel giudizio di secondo grado si \u00e8 trovato in una fase pi\u00f9 prossima alla soglia legale della presunzione di discernimento.<\/strong> Ne consegue che a fronte della prospettiva, poi realizzatasi di un cambiamento di vita cos\u00ec radicale, il minore doveva essere ascoltato anche per comprendere le ragioni del suo comportamento verso ii padre<\/u>, per poter meglio valutare l’esistenza e l’entit\u00e0 di condizionamenti e pressioni esterne sui suoi intendimenti.<\/strong><\/p>\n Ne consegue l’accoglimento de primo motivo e l’assorbimento dei rimanenti. Alla Cassazione del provvedimento impugnato segue il rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione si attenga al principio che segue: nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull’affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all’ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto dell’istanza stessa\u201d.<\/strong><\/p>\n Nonostante una evoluzione positiva del caso, che non ha per\u00f2 dato ancora i suoi frutti concreti perch\u00e9 l\u2019ascolto non \u00e8 ancora avvenuto e il bambino rimane contro la sua volont\u00e0 presso la casa del padre, la signora \u00e8 stata rinviata a giudizio per calunnia avendo denunciato le forze dell\u2019Ordine e i servizi intervenuti presso la propria casa per portare via manu militari<\/em> il figlio e affidarlo al padre. <\/strong>Imputazione per cui domani 12 settembre<\/strong> la donna dovr\u00e0 presentarsi in udienza per rispondere di una denuncia fatta sulla base di testimonianze e prove video in cui si sente nitidamente il pianto del bambino che urla di non voler andare con il padre e che si \u00e8 chiuso in bagno per disperazione e paura (e che sar\u00e0 prelevato dopo lo sfondamento della porta)<\/a>, mentre la madre viene trattenuta dagli agenti in corridoio che smentiscono le lamentele della madre,<\/strong> preoccupata del pianto del bambino.<\/p>\n Come ha raccontato all’epoca dei fatti l’avvocata Ilaria Boiano dello Studio Manente che segue il caso: \u201cIl piccolo, che ha 8 anni, \u00e8 scappato e si \u00e8 chiuso in bagno, piangendo e gridando: mi fate paura andate via!<\/em> e la curatrice speciale, invece di chiamare un medico per accertarsi dello stato di salute del minore, ha chiamato le forze dell\u2019ordine che si sono presentati in 11, tutti in borghese, e senza fornire le proprie generalit\u00e0 neppure sotto mia richiesta, in quanto legale della madre del minore\u201d. Bambino che \u00e8 stato prelevato cos\u00ec,\u00a0buttando gi\u00f9 la porta del bagno con la forza dopo una strenua lotta<\/strong>\u00a0e senza nessun personale medico-sanitario presente.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La task force\u00a0#STOPVIOLENZA\u00a0\u00e8 una rete della societ\u00e0 civile con lo scopo di monitorare l\u2019operato dei tribunali e del governo per il contrasto reale alla violenza maschile sulle donne, alla violenza subita e\/o assistita su persone di minore et\u00e0 e alla vittimizzazione secondaria di tali soggetti nei Tribunali,\u00a0sulla base della piena applicazione della Convenzione di Istanbul […]<\/p>\n","protected":false},"author":131,"featured_media":24400,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"yoast_head":"\nIn 6 punti: che cosa andiamo a cercare in queste sentenze<\/strong><\/span><\/h3>\n
Il caso<\/strong><\/span><\/h3>\n
L\u2019iter giudiziario<\/strong><\/span><\/h3>\n
Le sentenze *<\/strong><\/span><\/h3>\n
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DECRETO DEL TRIBUNALE DI PISA<\/strong><\/span><\/h3>\n
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ORDINANZA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE<\/strong><\/span><\/h3>\n
DECRETO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE<\/strong><\/span><\/h3>\n
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/strong><\/span><\/h3>\n
L’ACCUSA DI CALUNNIA PER LA DENUNCIA DELLA DONNA SULLE MODALIT\u00c0 DEL PRELIEVO DEL FIGLIO<\/b><\/span><\/span><\/h3>\n