{"id":19926,"date":"2021-06-22T09:27:11","date_gmt":"2021-06-22T07:27:11","guid":{"rendered":"https:\/\/donnexdiritti.com\/?p=19926"},"modified":"2021-06-24T08:10:11","modified_gmt":"2021-06-24T06:10:11","slug":"diritto-linteresse-superiore-del-minore-domina-sulla-bigenitorialita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/donnexdiritti.com\/2021\/06\/22\/diritto-linteresse-superiore-del-minore-domina-sulla-bigenitorialita\/","title":{"rendered":"Diritto: l’interesse superiore del minore domina sulla bigenitorialit\u00e0"},"content":{"rendered":"

La Cassazione con sentenza n. 13217\/2021<\/strong> enuncia il principio di diritto secondo il quale l\u2019alienazione parentale non \u00e8 una teoria scientifica<\/strong>, non \u00e8 una categoria giuridica di valutazione della genitorialit\u00e0 e lede il principio di tutela del benessere superiore del minore<\/strong> (conforme, Cass. civ n. 28723\/2020 – n. 6919\/2016 – difforme Trib Castrovillari Decr., 30\/06\/2020).<\/p>\n

Ma che cosa \u00e8 la Pas?<\/strong><\/h4>\n

\"\"Il\u00a0concetto di alienazione parentale nasce negli USA negli anni \u201980: se un minore rifiuta il contatto con il padre ne \u00e8 responsabile la madre che sarebbe in grado di manipolare il figlio<\/strong>, allontanandolo dall\u2019altro genitore (mother blaming<\/em>). Una teoria che esclude la capacit\u00e0 di autodeterminazione del minore che rifiuta il padre e non svolge alcun approfondimento fattuale, storico e scientifico<\/strong> sulle cause di tale comportamento.<\/p>\n

\"\"Cos\u00ec, non potendo fornire alcuna prova della presunta \u201cmanipolazione psicologica\u201d<\/strong> e rifiutando il riconoscimento della gravissima incidenza sulla psiche dei minori di rapporti paterni non tutelanti, (rifiutando l\u2019esistenza della violenza diretta e assistita), i fautori di questa pseudoteoria coniano una sorta di malattia psichiatrica, che non ha bisogno di prove o evidenze scientifiche<\/strong>, in quanto \u00e8 sufficiente che venga descritta nei testi di medicina.<\/p>\n

\"\"
Richard Garder<\/figcaption><\/figure>\n

Tale \u201ccostrutto pseudo scientifico\u201d \u00e8 stato costruito per la prima volta da un medico di New York, Richard Alan Gardner il quale la defin\u00ec \u201cParental Alienation Syndrome\u201d, con l\u2019acronimo P.A.S.<\/strong> (Gardner R., 1991, \u201cSex Abuse Hysteria: The Salem Witch Trials Revisited, Creative Therapeutics\u201d, Cresskill). Nel 1985 Gardner scrisse un articolo su questa malattia da lui \u201cscoperta\u201d, che fu pubblicato sulla rivista Academy Forum dell\u2019Associazione Americana di Psicanalisi e Psichiatria Dinamica, con sede legale presso la sua abitazione. Paul Fink, Presidente del Consiglio direttivo per gli abusi sui minori e la violenza interpersonale<\/a><\/strong>, ed ex presidente dell’American Psychiatric Association, definisce:<\/p>\n

la PAS come \u201cscienza spazzatura\u201d, tanto da non essere inclusa nel DSM, mentre richard Gardner \u00e8 stato espulso dalla Columbia University in quanto \u201cincapace di ragionare secondo il metodo scientifico\u201d<\/p><\/blockquote>\n

Fatta fuori la Sindrome, rimangono i “disturbi”<\/strong><\/h4>\n

\"\"Il concetto di \u201cSindrome\u201d \u00e8 stato gi\u00e0 ampiamente stralciato dalla discussione scientifica negli anni 2010\/2013 in occasione della revisione del Manuale dei disordini mentali dell\u2019uomo (DSM-5) a opera dell\u2019American Psychiatric Association (APA). Pertanto i sostenitori di Gardner, non potendo pi\u00f9 utilizzare termini quali PAS utilizzarono parafrasi dal medesimo contenuto<\/strong> quali: \u201cdisturbo da alienazione, disturbo parentale, legame simbiotico, legame fusionale,<\/strong> disturbo relazionale, patto di lealt\u00e0, disturbo misto, madre invischiante e pericolosa\u201d,<\/strong> fino a ipotizzare presunti stati psicopatoligici quali \u201ci disturbi misto di personalit\u00e0\u201d.<\/p>\n

\"\"Nonostante l\u2019accertamento scientifico dell\u2019infondatezza della ideologia di Gadner, sono sorte scuole psicoforensi a favore della PAS<\/strong> (in Italia, tra gli altri, il neuropsichiatra infantile Giovanni Battista Camerini e lo psicologo-psicoterapeuta Marco Pingitore), e le CTU di riferimento<\/strong> che hanno determinato provvedimento dei Giudici di primo grado che ipotizzano percorsi di \u201criconnessione emotiva\u201d dei minori mediante l\u2019allontanamento di questi dalla madre e il loro collocamento in casa famiglia, a volte, proprio con il padre rifiutato.<\/p>\n

Percorsi giudiziari che costituiscono vere e proprie forme di TSO a carico di minori. Ma l\u2019introduzione nel sistema processuale della ideologia \u201cpasista\u201d, lede quei tanto acclamati diritti fondamentali dei minori?<\/p><\/blockquote>\n

La madre malevola come la strega da ardere sul rogo<\/strong><\/h4>\n

\"\"Attraverso l\u2019analisi storica del fenomeno \u201cpasista\u201d, \u00e8 possibile comprendere, quale sia il sostrato pseudo culturale nel quale di sviluppa e si rafforza. La stragrande maggioranza dei presunti casi di \u201calienazione parentale\u201d \u00e8 attribuita alle madri, spesso vittime di maltrattamenti in famiglia<\/strong>, unitamente ai figli esposti a violenza assistita (art. 572 cp) . L\u2019assenza, da parte del giudice, della necessaria \u201clettura di genere\u201d,<\/strong> determina forme di vittimizzazione secondaria<\/strong> (artt. 3, 31 Convenzione Istanbul) e il minore, esposto a una relazione genitoriale paterna non tutelante, subisce traumi enormi.<\/p>\n

L\u2019approccio pasista, frutto di una cultura atavica, assegna alla madre\/donna funzioni di cura, procreazione e adesione a un \u201csistema sociale\u201d maschile, quindi ogni intervento che altera quell\u2019approccio, \u00e8 letto come pericoloso e manipolatorio<\/p><\/blockquote>\n

\"\"Il linguaggio utilizzato dai pasisti, privo di fondamento scientifico e giuridico, contiene giudizi e valutazioni di merito sul comportamento della madre.<\/strong> Approccio da cui derivano concrete reminiscenze dell\u2019Inquisizione per cui le donne erano streghe in grado di manipolare e alterare lo scibile maschile<\/strong>, come \u00e8 ben spiegato nel \u201cMalleus Maleficarum\u201d: trattato in latino pubblicato nel 1487 dal frate domenicano Heinrich Kramer con la collaborazione del confratello Jacob Sprenger. Donna che a causa della sua \u201cnatura\u201d femminile, intende togliere i figli al padre<\/strong>, manipolando le menti dei bambini fino a renderli rifiutanti e impedendo una sana genitorialit\u00e0. Da qui i titoli di madre malevola, madre padrona, madre invischiante, madre ostativa.<\/strong><\/p>\n

donne che, come le streghe, sono in grado di distruggere l\u2019uomo\/padre, vittima di tale \u201cstregoneria\u201d che lo priva della relazione con i figli<\/p><\/blockquote>\n

La mancata formazione della magistratura<\/strong><\/h4>\n

\"\"I provvedimenti giurisdizionali attestano la mancata formazione della magistratura e dell\u2019avvocatura in materia di genere<\/strong>, anche auspicata da tutti gli organi di riferimento (CSM delibera maggio 2018 \u2013 l. n 69\/2019 \u2013 leggi regionali). I provvedimenti emessi con i pseudo criteri di valutazione della capacit\u00e0 genitoriali indicati dai pasisti, fondano la loro motivazione nella necessit\u00e0 di rispettare il principio della bigenitorialit\u00e0 del minore<\/strong>: assunto legittimo da un punto di vista formale, che necessita della dovuta interpretazione di coordinamento con altre norme, anche di rango superiore, in vigore nel nostro ordinamento, soprattutto sulla tutela del benessere superiore del minore.<\/strong><\/p>\n

in altre parole, nel bilanciamento degli interessi tra il munus<\/em> genitoriale e il diritto del minore \u201ca stare bene\u201d, deve prevalere il secondo, in un coordinamento diseguale dei due diritti<\/p><\/blockquote>\n

\"\"Il diritto alla bigenitorialit\u00e0 appartiene al minore in quanto si interseca in modo prioritario ed esclusivo con l\u2019altro diritto costituzionalmente garantito, ovvero il diritto alla salute. Per cui il diritto alla bigenitorialit\u00e0 va compresso quando lede il diritto costituzionale alla salute del minore e se il minore esprime paura e timore nella relazione paterna<\/strong>, tanto da determinare la lesione del diritto al benessere e alla salute, le istituzioni devono considerare la necessit\u00e0 di una compressione del diritto genitoriale.<\/strong><\/p>\n

\"\"Da qui \u00e8 necessario che il giudice svolga un\u2019indagine concreta della storia di cura del minore durante la relazione genitoriale ordinaria,<\/strong> cos\u00ec come dovr\u00e0 necessariamente prendere in considerazione la volont\u00e0 del minore, con una indagine di natura scientifica sui motivi del rifiuto del minore<\/strong>. Un percorso, obbligato in diritto, che esclude a priori qualsivoglia riferimento alla pseudo teoria pasista. In mancanza di tale approccio gli atti giudiziari conseguenti<\/strong>: affido super esclusivo al genitore rifiutato, decadenza\/sospensione della responsabilit\u00e0 genitoriale della madre alienante, inserimento in casa famiglia del minore, interventi psicoterapici sul minore per effettuare la riconnessione emotiva, si pongono in palese contrasto con le norme costituzionali di riferimento.<\/strong><\/p>\n

Alienazione parentale e violazione del diritto<\/strong><\/h4>\n

Le scelte giudiziarie in aderenza alle teorie pasiste, violano l\u2019art. . 337 ter cc che, nel codificare il diritto del minore a essere curato, educato, istruito, assistito moralmente<\/strong>, autorizza il giudice ad assumere provvedimenti \u201ccon esclusivo riferimento all\u2019interesse morale e materiale\u201d del minore.<\/p>\n

Il giudice ha l\u2019obbligo di valutare se l\u2019adempimento del diritto alla bigenitorialit\u00e0 del minore, violi l\u2019altro di rango superiore dato dalla tutela del benessere del minore<\/p><\/blockquote>\n

\"\"\u00c8 evidente che l\u2019ideologia pasista introduca, surrettiziamente, un quarto criterio nell\u2019art. 337 \u2013 ter c.c., quale la necessit\u00e0 che la madre garantisca l\u2019accesso all\u2019altra genitorialit\u00e0.<\/strong> Si leggono in molte CTU locuzioni quali \u201cla madre non veicola il bambino al padre, \u00e8 invischiante, \u00e8 invadente, \u00e8 possessiva, \u00e8 diffidente\u201d,<\/strong> e sulla scorta di tali \u201cespressioni\u201d, la madre decade dalla responsabilit\u00e0 genitoriale<\/strong>.<\/p>\n

Un criterio antigiuridico che viola le norme di diritto sostanziale escludendo a priori ogni indagine sulla storia di cura del minore nella relazione genitoriale<\/p><\/blockquote>\n

Convenzioni internazionali sull’interesse del minore<\/strong><\/h4>\n

\"\"Il Regolamento c.d. Bruxelles II\u00a0bis utilizza la locuzione \u201cresponsabilit\u00e0 genitoriale\u201d<\/strong> ponendo l\u2019accento sui doveri piuttosto che sui diritti dei genitori. Diritti conferiti ai genitori solamente ai fini della realizzazione di un interesse non proprio, ma del minore<\/strong> che ha diritto di esprimere \u201cliberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda\u201d, come sancisce la Convenzione di New York,<\/strong> in linea con \u201cGuidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on\u00a0 child-friendly justice\u201d.<\/p>\n

\"\"L\u2019articolo\u00a014 della CEDU (Corte Europea dei diritti umani)<\/strong> assicura il godimento dei diritti riconosciuti nella Convenzione \u201csenza nessuna discriminazione\u201d, comprese quelle fondate sull\u2019et\u00e0 (Schwizgebel c. Svizzera \u2013 n. 25762\/2020 ). L’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea<\/strong> sancisce il diritto del minore per cui la sua opinione sulle questioni che lo riguardano sia presa in considerazione tenuto conto di et\u00e0 e maturit\u00e0. Il riferimento all\u2019interesse \u201csuperiore\u201d dei minori \u00e8 nella Convenzione di Strasburgo<\/strong>, all\u2019art. 1, comma 2: \u201cPromuovere, nell\u2019interesse superiore dei minori, i loro diritti\u201d<\/strong>.<\/p>\n

Ma anche nella conferma della finalit\u00e0 dell\u2019intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria (art. 6, lett. a): \u201cal fine di prendere una decisione nell\u2019interesse superiore del minore\u201d<\/p><\/blockquote>\n

\"\"Nella Convenzione ONU sui Diritti Del Fanciullo<\/strong> (artt 32 e 117 Cost.), la discrezionalit\u00e0 del giudice non pu\u00f2 ritenersi priva di limite per cui la concretizzazione giudiziale dell\u2019interesse del minore, non pu\u00f2 avere esiti contrastanti con i princ\u00ecpi fondamentali dell\u2019ordinamento, e quindi con le esigenze di rispetto della persona minore d\u2019et\u00e0<\/strong> con vincoli derivanti dall\u2019ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (ex art. 117, comma 1, Cost.).<\/p>\n

\"\"In questa direzione \u00e8 la CEDU<\/strong> (S. H. c. Italia, ric. n. 52557\/14,\u00a0Zhou c. Italia – 28 aprile 2016) che codifica il \u201cgiusto equilibrio\u201d e la \u201cgiusta proporzione\u201d tra i diversi interessi, che tenga conto della preminente considerazione da riservare all\u2019interesse del minore<\/strong> (Corte EDU 12 luglio 2011, Sneersone e Kampanella c. Italia).\u00a0Nessuna tutela di un altrui concorrente interesse<\/strong> (art. 317 ter cc), pu\u00f2 porsi in contrasto con il superiore interesse del minore<\/strong> (clausola normativa di non contrariet\u00e0, art. 24, comma 3, CDFUE – art. 9, comma 3, Conv. Onu sui diritti del fanciullo), al punto da mettere a rischio il benessere psico-fisico del minore o lo sviluppo e la promozione della sua personalit\u00e0<\/strong> ( Corte EDU 20 gennaio 2015,\u00a0Manuello e Nervi c. Italia).<\/p>\n

Il giudice, pur autonomo e libero nella determinazione del libero convincimento, non pu\u00f2 non rispettare e dare adempimento ai principi di diritto e alle norme nell\u2019ordinamento giuridico<\/p><\/blockquote>\n

tanto che eventuali provvedimenti emessi in violazione di tali cardini giuridici fondamentali, cadrebbero nel libero arbitrio<\/strong>, esautorando lo stato di diritto e la tutela giudiziaria dei suoi cittadini.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Cassazione con sentenza n. 13217\/2021 enuncia il principio di diritto secondo il quale l\u2019alienazione parentale non \u00e8 una teoria scientifica, non \u00e8 una categoria giuridica di valutazione della genitorialit\u00e0 e lede il principio di tutela del benessere superiore del minore (conforme, Cass. civ n. 28723\/2020 – n. 6919\/2016 – difforme Trib Castrovillari Decr., 30\/06\/2020). 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