{"id":17089,"date":"2021-04-13T07:30:32","date_gmt":"2021-04-13T05:30:32","guid":{"rendered":"https:\/\/donnexdiritti.com\/?p=17089"},"modified":"2021-04-13T08:07:49","modified_gmt":"2021-04-13T06:07:49","slug":"mother-blaming-e-affidi-coatti-per-i-giudici-la-colpa-e-delle-madri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/donnexdiritti.com\/2021\/04\/13\/mother-blaming-e-affidi-coatti-per-i-giudici-la-colpa-e-delle-madri\/","title":{"rendered":"“Mother blaming” e affidi coatti: per i giudici la colpa \u00e8 delle madri"},"content":{"rendered":"

I fascicoli aperti dinanzi agli uffici giudiziari italiani sono pieni delle storie di donne che decidono di interrompere la relazione sentimentale con il compagno, a causa di varie forme di violenza (da psicologica a fisica) che non sempre le donne denunciano alle autorit\u00e0 penali, richiedendo invece l\u2019intervento del Tribunale ordinario o, nei casi pi\u00f9 gravi, del Tribunale per i minorenni,<\/strong> competente per le azioni di decadenza e sospensione della genitorialit\u00e0.<\/p>\n

Negli atti si leggono comportamenti di negligenza, incuria, diffusissimo inadempimento dell\u2019obbligo di mantenimento, sino a condotte di violenza assistita: le madri subiscono prevaricazioni e denigrazioni di ogni tipo alla presenza dei figli e delle figlie<\/p><\/blockquote>\n

Una violazione dei diritti umani<\/strong><\/h4>\n

\"\"<\/p>\n

Non mancano casi di violenze psicologiche e fisiche anche nei confronti dei bambini\/e. Come avvocate femministe impegnate nell\u2019assistenza legale a supporto delle donne che fanno esperienza di violenza maschile nelle relazioni di intimit\u00e0<\/strong>, nel corso degli anni abbiamo condotto insieme alle operatrici dei centri antiviolenza un lavoro costante di empowerment <\/em>anche giuridico. Abbiamo informato le donne dei loro diritti, degli istituti predisposti nel nostro ordinamento (dagli ordini di protezione in sede civile alle misure cautelari a seguito di denuncia alle autorit\u00e0 giudiziarie in sede penale), sostenendole nella richiesta di affidamento esclusivo<\/strong> e comunque in un accesso alla giustizia senza mediazioni, rivendicando la tutela dei diritti fondamentali lesi da condotte, che come noto, sono riconosciute quali violazioni gravi di diritti umani.<\/p>\n

\"\"Il lavoro dell\u2019ufficio legale di Differenza Donna in questa direzione \u00e8 stato costante negli anni, ottenendo importanti risultati grazie a una strategia multilivello.<\/strong> Da una parte, assistenza legale specializzata alle singole donne, e dall\u2019altra un lavoro di documentazione senza sconti di cattive prassi presso le istituzioni, in un confronto continuo che ha prodotto un forte impatto.<\/p>\n

La Convenzione di Istanbul<\/strong><\/h4>\n

A titolo di esempio dei risultati ottenuti, si riporta un passaggio di un provvedimento del Tribunale di Roma, Giudice Rel. dr.ssa Velletti, che in un caso di regolamentazione dell\u2019affidamento di figlia minore ha ritenuto che le condotte maltrattanti<\/strong> accertate in sede penale:<\/p>\n

rilevano a prescindere dall\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 penale, essendo comunque rilevante per la valutazione della capacit\u00e0 genitoriale una condotta di uno dei genitori denigratoria ed aggressiva nei confronti dell\u2019altro alla presenza della minore <\/em>(Tribunale di Roma, 20.12.2019, n. 28454).<\/p>\n

\"\"Il Tribunale continua evidenziando che in questi casi, parametro per decidere \u00e8 l’articolo 31 della Convenzione del consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<\/a><\/strong>, cosiddetta Convenzione di Istanbul ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 76:<\/p>\n

1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.<\/em><\/p>\n

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l’esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.<\/em><\/p>\n

\"\"L\u2019articolo 31 cos\u00ec sancisce infatti il principio del safety first, <\/em>come sintetizzato efficacemente dai giudici britannici, a seguito dell\u2019attivit\u00e0 di sensibilizzazione istituzionale condotta da Women\u2019s Aid (Women\u2019s Aid, “Child First: Safe Child Contact Saves Lives”, <\/em>2017): <\/em>prioritario cio\u00e8 \u00e8 garantire la \u201csicurezza\u201d, nel senso di incolumit\u00e0 psicofisica, dei\/delle figli\/e, ma anche delle donne che abbiano prima sofferto violenza.<\/strong> La Corte di appello di Roma, Cons. est. Pierazzi, con decreto del 3 novembre 2020 (N. R.G. 50940\/2020) ha chiarito che proprio in adempimento degli obblighi di cui all\u2019art. 31 Convenzione di Istanbul pu\u00f2 arrivarsi legittimamente alla dichiarazione di decadenza della responsabilit\u00e0 genitoriale nei confronti del padre condannato per maltrattamenti<\/strong> e ha precisato che<\/p>\n

\"\"[\u2026] la volont\u00e0 di non riprendere i rapporti con un genitore che ha agito in modo violento, spaventante e minaccioso appare una comprensibile reazione protettiva, non irragionevole e non patologica ma funzionale ad evitare una nuova esposizione al pericolo ed alla sofferenza. <\/em>Quando dagli atti del processo emergono credibilmente agiti di violenza, sub\u00ecta ed assistita, ed i minori non manifestano segnali di disagio personale, psicologico o sociale diversi dalla volont\u00e0 di non incontrare il genitore che loro ricordano avere tenuto le condotte gravemente pregiudizievoli descritte, ricondurre e ridurre tale decisione ad una patologia psicologica pu\u00f2 integrare una autonoma fonte di potenziale pregiudizio per i minori.<\/em><\/p>\n

La Corte d\u2019appello di Roma cos\u00ec ha respinto le censure del padre che accusava la madre di aver condizionato i figli nel relazionarsi con lui, mettendo in discussione anche l\u2019utilit\u00e0 di una Consulenza tecnica d\u2019ufficio (CTU) richiesta dal padre<\/strong> per valutare \u201ci motivi\u201d del rifiuto, addebitato alla \u201ccondizione di vittima\u201d della madre. Scrive la Corte:<\/p>\n

\"\"Sottoporli ad una CTU psicologica mirata a scandagliare il loro funzionamento per spingerli a modificare questa posizione cos\u00ec chiaramente assunta costituirebbe infatti da un lato una attivit\u00e0 istruttoria meramente esplorativa, in quanto diretta a ricercare eventuali cause psicopatologiche di un disagio del quale sono gi\u00e0 emerse chiare e adeguate cause fattuali, dall\u2019altra, e di conseguenza, una delle ipotesi pi\u00f9 tipiche di vittimizzazione secondaria stigmatizzata dall\u2019art. 31 Convenzione di Istanbul.<\/em><\/p>\n

La giurisprudenza<\/strong><\/h4>\n

\"\"Sollecitata da protocolli come quello del Tavolo interistituzionale del Tribunale di Roma <\/strong>e dalle modifiche normative apportate dalla legge 19 luglio 2019 (n. 69), la giurisprudenza ha cominciato a valutare gli atti dei processi penali in corso, superando l\u2019approccio della psicologia giuridica che rileva \u201ci vissuti\u201d e non i fatti, riguardo giudizi sulla responsabilit\u00e0 genitoriale che rimangono ancora un campo di battaglia iniquo dove le donne sono esposte a una discriminazione in quanto donne e in quanto madri.<\/strong><\/p>\n

Lo sfondo sul quale si dipanano le vicende processuali delle donne, dopo la decisione di interrompere la relazione, \u00e8 il prodotto dell\u2019intreccio di pi\u00f9 traiettorie giuridiche, psicologiche e socio-politiche<\/p><\/blockquote>\n

\"\"Dal principio della bigenitorialit\u00e0 di produzione giurisprudenziale, al criterio \u201cdell\u2019accesso\u201d, elaborato in sede di valutazioni psicoforensi per valutare il comportamento di un genitore nell\u2019agevolazione della relazione del figlio con l\u2019altro, passando per l\u2019alienazione genitoriale<\/strong> e la terapia della \u201cminaccia\u201d per ristabilire la relazione genitoriale minata dall\u2019alienante. Tutte questioni divulgate attraverso una narrazione in apparenza neutra dal punto di vista di genere, che per\u00f2 risulta nella pratica processuale intrisa di pregiudizi sessisti contro le donne. Madri che vengono continuamente additate come responsabili delle difficolt\u00e0 relazionali tra i padri e i figli, a seguito di valutazioni psicodiagnostiche che generalizzano luoghi comuni e stereotipi<\/strong>, e si dilettano in giudizi prognostici di futuri danni che da comportamenti materni etichettati nei termini di \u201ceccesso di protezione\u201d potrebbero derivare alla salute psicofisica dei figli. Ci\u00f2, peraltro, si innesta in una cornice di analisi veicolate da noti autori contemporanei (cfr. tra i vari M. Recalcati; L.Zoja; C. Ris\u00e9), che attraverso l\u2019elaborazione di un sapere psicoanalitico divulgativo, non di rado accattivante e accessibile:<\/p>\n

individuano nella “societ\u00e0 senza padre”, e quindi senza \u201cnorma\u201d, il nodo della crisi della societ\u00e0 contemporanea: un disagio che va curato “con una nuova Legge, un nuovo Padre e un nuovo Ordine”<\/p><\/blockquote>\n

\"\"(G.Petti-L. Stagi, cit<\/em>., p. 9). Secondo questa tesi la concausa di una societ\u00e0 senza padri con relativa crisi della mascolinit\u00e0, \u00e8 delle donne contro cui si \u00e8 stratificato un repertorio di narrazioni mother blaming<\/em>,<\/strong> che imputano loro la responsabilit\u00e0 di tutti i comportamenti definibili come socialmente devianti. Un processo di colpevolizzazione che non avviene mai in forma diretta ma occultando la critica rivolta alle donne dietro l\u2019elogio dei valori della famiglia tradizionale e le preoccupazioni per una sana \u201cbigenitorialit\u00e0\u201d che garantisca pari diritti e doveri per entrambi i genitori,<\/strong> promuovendo il discorso della genitorialit\u00e0 responsabile e cooperativa, a sostegno sia di madri sia di padri, come co-beneficiari di una genitorialit\u00e0 parificata (sul tema si rinvia a S. Ciccone, “Essere maschi. Tra potere e libert\u00e0”, Rosenberg & Sellier, 2009; L. Gasparrini, “Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni”, Settenove, 2016).<\/p>\n

Oscuramento della violenza e patologizzazione della famiglia<\/strong><\/h4>\n

\"\"<\/p>\n

Ogni comportamento difforme o modello organizzativo divergente da quello nucleare binario, diviene sospetto e rilevante dal punto di vista nosografico. Cos\u00ec, scrive la sociologa Gabriella Petti<\/strong>, “si curano le patologie sociali con la patologizzazione della famiglia attraverso una narrazione in apparenza neutra dal punto di vista di genere, che per\u00f2 si traduce in una violenza istituzionale di genere,<\/strong> rivolta alle donne in modo cos\u00ec sproporzionato da potersi qualificare nei termini di discriminazione diretta nei confronti delle donne” (cfr. Comitato CEDAW, 2011; 2017; GREVIO, 2020). Cosa che rende concreta la paura “di perdere i figli”: minaccia che comunemente le donne si sentono rivolgere dal partner<\/em> che subisce la fine della una relazione sentimentale, soprattutto quando la ragione della fine \u00e8 la determinazione delle donne a non subire pi\u00f9 violenza dal lui<\/strong> (cfr. COE, Explanatory Report to the Istanbul Convention<\/em>, 2011).<\/p>\n

\"\"Quest\u2019operazione culturale e politica che accomuna gli ordinamenti giuridici con una legislazione formalmente avanzata su diritto di famiglia, uguaglianza di genere e prevenzione della violenza nei confronti delle donne,<\/strong> si conferma reazione deliberata all\u2019avanzamento dei diritti delle donne, ed \u00e8 riprodotta e amplificata dalla gestione legale della separazione e dell\u2019affidamento dei figli.<\/p>\n

La magistratura offre moltissimo spazio alla mediazione familiare e alla psicologica forense che veicolano a loro volta il principio della bigenitorialit\u00e0 attraverso il pericoloso risvolto patologico dell\u2019alienazione genitoriale<\/p><\/blockquote>\n

\"\"Prendono cos\u00ec il sopravvento, in particolare attraverso l\u2019istituto della consulenza tecnica d\u2019ufficio disposta ex art. 61 c.p.c., valutazioni che di psicologico non hanno nulla e che generalizzano luoghi comuni e stereotipi sessisti<\/strong> (R.E. Emery, R. K. Otto, W.T. O\u2019Donohue, A Critical Assessment Of Child Custody Evaluations. Limited Science and a Flawed System. Psychological Science in the Public Interest, <\/em>vol. 6 n. 1, pp. 1-29), per sostenere conclusioni prognostiche di futuri danni che deriverebbero ai figli per lo pi\u00f9 da comportamenti materni di protezione,<\/strong> cos\u00ec veicolando nei processi civili paradigmi argomentativi deterministici degni del scuola penale positivista di inizio Novecento. Mentre la violenza, fisica o psicologica, non di rado direttamente assistita dai bambini e che spesso \u00e8 la causa della loro resistenza a incontrare da soli il padre, viene oscurata,<\/strong> se non proprio occultata.<\/p>\n

L’alienazione parentale\u00a0<\/strong><\/h4>\n

\"\"I conflitti e i \u201cproblemi relazionali\u201d nel nucleo familiare sono generalmente stabilizzati nella forma dell\u2019alienazione genitoriale, costrutto veicolato attraverso le consulenze tecniche d\u2019ufficio e recepito dalla prosa giudiziaria per fissare le problematiche delle relazioni familiari in un regime patologico<\/strong> che richiede intervento di servizi sociali, consulenti di coppia, psicoterapeuti. Figure che nello svolgimento delle funzioni delegate dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, costruiscono nuovi obblighi presidiati non dalla legge, ma dalla paura di vedere allontanato da s\u00e9 i figli\/le figlie,<\/strong> spesso ponendo a carico delle parti spese irragionevoli che non tengono conto delle disparit\u00e0 economiche tra i genitori, minando gravemente il principio di uguaglianza dinanzi alla legge. Le prescrizioni che intervengono nel corso delle consulenze tecniche, spesso in assenza di ratifica da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, non disinnescano le contrapposizioni tra le parti, ma ne aumentano l\u2019intensit\u00e0.<\/p>\n

I bambini sono iperresponsabilizzati quale baricentro dell\u2019equilibro tra i genitori attraverso la formula del superiore interesse, e il loro rifiuto nei confronti di uno dei genitori, di solito il padre, viene patologizzato nei termini di alienazione parentale<\/p><\/blockquote>\n

\"\"La paura manifestata dalle donne nei confronti degli ex partner, pur motivata da condotte pregresse che hanno giustificato l\u2019adozione di misure di protezione, \u00e8 per lo pi\u00f9 stigmatizzata nei termini di \u201cincapacit\u00e0\u201d delle donne di spostare l\u2019attenzione dalla propria esperienza della relazione con l\u2019ex partner a quella tra i figli\/le figlie.<\/strong> Ignorando che nella regolamentazione dell\u2019affidamento la stessa legge impone di tener conto dei comportamenti pregiudizievoli, compresi quelli di violenza domestica<\/strong> (cfr. articolo 31 Convenzione di Istanbul) e, in generale, della qualit\u00e0 della relazione tra i genitori e dei genitori con i figli prima e dopo la crisi familiare (Cassazione civile sez. I, 20\/11\/2019, n.30191).<\/p>\n

La Consulenza tecnica d’ufficio<\/strong><\/h4>\n

\"\"La \u201cterapia\u201d che si propone \u00e8 la ridistribuzione dei ruoli familiari attraverso \u201cmisure di cura\u201d che per\u00f2 nei fatti si confondono con \u201cmisure di punizione\u201d del genitore ritenuto \u201calienante\u201d.<\/strong> La prescrizione che spesso si rinviene negli elaborati di valutazione psicoforense, \u00e8 l\u2019allontanamento coatto del minore dalla casa materna e il successivo reinserimento in quella paterna, dopo un passaggio di una comunit\u00e0 residenziale recidendo i contatti con la madre in una conseguenzialit\u00e0 logica, oltre che scientifica, tra causa ed effetti.<\/strong> Modalit\u00e0 che travalica i limiti giuridici dell\u2019istituto della consulenza tecnica, che da contesto di valutazione si trasforma in spazio di intervento terapeutico di dubbia correttezza deontologica, oltre che giuridica.<\/p>\n

Il precipitato concreto di questa diffusa discriminazione di genere nei confronti delle donne, \u00e8 la neutralizzazione dell\u2019efficacia degli istituti giuridici esistenti nel nostro ordinamento, in violazione dell\u2019obbligo di garantire, prima di tutto, l\u2019incolumit\u00e0 dei bambini e delle bambine, ma anche della loro madre<\/p><\/blockquote>\n

\"\"Viene compromesso il principio safety first<\/em>, contenuto nelle disposizioni della Convenzione di Istanbul e che tutti gli istituti giuridici esistenti nel nostro ordinamento. L\u2019orientamento inaugurato dalla Corte di appello di Roma con provvedimento del 3 gennaio 2020 n.2, pure tra le resistenze alimentate dalla psicologia forense, prende le distanze da un governo delle relazioni familiari demandato alle discipline psicoforensi<\/strong> e sottolinea la necessit\u00e0 di rivolgersi alle vicende familiari e in particolare alle relazioni genitori-figli con uno sguardo nuovo e consapevole.<\/p>\n

\"\"L\u2019indubbia complessit\u00e0 della decisione in casi riguardanti le relazioni familiari non pu\u00f2 comportare la delega in bianco della decisione al consulente tecnico, ma bisogna ristabilire la preminenza del diritto quale parametro di riferimento del diritto delle relazioni familiari,<\/strong> con la consapevolezza che le relazioni umane non possono essere n\u00e9 misurate e spartite geometricamente, n\u00e9 imposte come prescrizione o terapia, ma si costruiscono nella dimensione di esperienza di ciascuno\/a e ponendosi in ascolto autentico della parola dei bambini e delle bambine. E questo va sostenuto, compatte, da noi avvocate, dinanzi a tutti gli uffici giudiziari del territorio.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

I fascicoli aperti dinanzi agli uffici giudiziari italiani sono pieni delle storie di donne che decidono di interrompere la relazione sentimentale con il compagno, a causa di varie forme di violenza (da psicologica a fisica) che non sempre le donne denunciano alle autorit\u00e0 penali, richiedendo invece l\u2019intervento del Tribunale ordinario o, nei casi pi\u00f9 gravi, […]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":17407,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[82,85,113,185,2020,413,499,692,1203,2021,1575,1658,1663],"yoast_head":"\n"Mother blaming" e affidi coatti: per i giudici la colpa \u00e8 delle madri - DonnexDiritti<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Nei procedimenti di separazione in cui sia presente la violenza domestica, l'occultamento dei maltrattamenti da parte delle Ctu, porta a punire le donne.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/donnexdiritti.com\/2021\/04\/13\/mother-blaming-e-affidi-coatti-per-i-giudici-la-colpa-e-delle-madri\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\""Mother blaming" e affidi coatti: per i giudici la colpa \u00e8 delle madri - 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