{"id":15581,"date":"2021-04-06T11:30:03","date_gmt":"2021-04-06T09:30:03","guid":{"rendered":"https:\/\/donnexdiritti.com\/?p=15581"},"modified":"2021-08-16T22:58:16","modified_gmt":"2021-08-16T20:58:16","slug":"bambini-strappati-e-resettati-i-metodi-della-psicologia-giuridica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/donnexdiritti.com\/2021\/04\/06\/bambini-strappati-e-resettati-i-metodi-della-psicologia-giuridica\/","title":{"rendered":"Bambini strappati e “resettati”: i metodi della psicologia giuridica"},"content":{"rendered":"
Il Protocollo Napoli, linea guida per le consulenze tecniche d’ufficio (CTU)<\/strong> nei casi di violenza domestica, \u00e8 nato dalla necessit\u00e0 di veicolare nel campo clinico-giuridico, in tema di affidi dei minori, la Convenzione di Istanbul.<\/strong> In particolare gli articoli 26, 31, 45, 46, 56 che riguardano i minori, la loro sicurezza e la violenza assistita sulle madri, e l’articolo 48 sul divieto di mediazione familiare e gli articoli 15 e 18 sulla tutela della donna dalla vittimizzazione secondaria.<\/p>\n Si \u00e8 assistito in questi anni al posizionamento della psicologia se-dicente (sd) forense, che si \u00e8 ramificata sul territorio nazionale, producendo corsi, seminari, master sia nel privato che all\u2019ombra di universit\u00e0.<\/strong> A Roma, Venezia, Padova e Chieti, sono state prodotte molteplici linee guida come il Protocollo di Milano e le Linee guida degli psicologi Lazio, firmate dai principali interpreti di questo orientamento: psicologi e psichiatri come Camerini, Gulotta, Lavadera, Pingitore, Malagoli Togliatti.<\/p>\n linee guida centrate sul diritto alla bi-genitorialit\u00e0 reinterpretato in maniera distorta rispetto a convenzioni internazionali e leggi che indicano solo il diritto del minore a mantenere, nei casi di separazione, il rapporto con i due genitori \u201ca meno che ci\u00f2 non sia contrario al loro interesse\u201d<\/p><\/blockquote>\n Da questo posizionamento \u00e8 discesa la reinterpretazione arbitraria della bi-genitorialit\u00e0 (termine lessicale per altro assente sul piano della norma giuridica)\u00a0 come diritto assoluto e primario del minore, e non come diritto per il supremo interesse del minore, ovvero i suoi diritti primari e incondizionati come appunto la cura, la salute e la sicurezza.<\/strong> La\u00a0 psicologia sd forense, con questa sua interpretazione, ha attraversato il mondo giuridico e psicologico per dettare le nuove regole e i nuovi principi non fondati su dati scientifici, e non rispettosi della lettera e della sostanza delle norme e delle convenzioni. Nel Protocollo Napoli si \u00e8 proceduto quindi a una critica di questa distorsione di principi psicologici e giuridici<\/strong>, che hanno avuto nel tempo una disseminazione tra i tecnici delle due discipline, e sono stati indicati i principi alternativi cui attenersi nell\u2019ambito delle consulenze tecniche in tema di affido di minori e contenzioso tra genitori.<\/strong> Partiamo quindi dall\u2019esaminare la distorsione delle convenzioni internazionali e delle leggi nazionali che riguardano il cosiddetto diritto alla bi-genitorialit\u00e0 nel minore e nell\u2019adulto, nonch\u00e9 l\u2019interpretazione fallace di cosa si debba comprendere nel best interest<\/em> del minore.<\/p>\n Il principio della cosiddetta bi-genitorialit\u00e0, presente nella nostra costituzione all\u2019articolo 30 tout court <\/em>come diritto alla genitorialit\u00e0 in capo al singolo e non alla coppia, \u00e8 rappresentato in maniera duplice come dovere-diritto, dove la parola dovere \u00e8 anteposta al diritto, qualificando tale diritto come un munus<\/em>. Ci\u00f2 sta a significare che si tratta di un diritto condizionato dall\u2019espletamento di un dovere di un\u2019attivit\u00e0 di servizio, ovvero di un\u2019attivit\u00e0 principale dovuta a un bambino e cio\u00e8 l\u2019attivit\u00e0 di cura. <\/strong>Ancora significa che questo diritto non si acquisisce e non si esercita se prima non si \u00e8 soddisfatta l\u2019esigenza di cura di un minore.<\/p>\n Un diritto costituzionalmente non assoluto ma condizionato all\u2019esercizio doveroso della cura che significa a sua volta tutela della salute, della sicurezza, dell\u2019educazione di un bambino. Passando poi a valutare il diritto del minore a mantenere le relazioni con i due genitori, anche dopo la separazione, troviamo che anche qui questo diritto non \u00e8 assoluto ma limitato da alcune circostanze di fatto.<\/strong> Si muovono in questa direzione le varie convenzioni e leggi: dalla Convenzione di New York alla Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea (Nizza 2000 e Strasburgo 2007) e a anche alla nostra legge 54\/06.<\/p>\n Per tutte queste pronunce riportiamo a titolo esemplificativo l\u2019art. 24 (Strasburgo 2007):<\/p>\n 1 – I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro et\u00e0 e della loro maturit\u00e0.<\/em><\/p>\n <\/p>\n 2 – In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorit\u00e0 pubbliche o da istituzioni private, l\u2019interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.<\/em><\/p>\n 3 – Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ci\u00f2 sia contrario al suo interesse.<\/em><\/p>\n Appare chiaro dai paragrafi che al primo posto abbiamo il diritto alla cura e al benessere ovvero alla salute,<\/strong> e poi il\u00a0 diritto dei minori alla libert\u00e0 di espressione (ovvero a essere ascoltati)<\/strong> e questi configurano i diritti primari, legati anche alla sopravvivenza personale, fondamentali e senza condizioni. Nel terzo paragrafo invece abbiamo il diritto condizionato al best interest<\/em> che \u00e8 appunto il diritto del minore a mantenere le relazioni con ambedue i genitori,<\/strong> ma solo se il mantenerle non \u00e8 contrario al suo interesse.<\/p>\n La distorsione di questo diritto \u00e8 stata alla base dello sviluppo della psicologia forense che ha preteso di mettere al centro la bi-genitorialit\u00e0 come obiettivo non da valutare ma da raggiungere in ogni controversia<\/p><\/blockquote>\n Questa metodologia nega valore alle circostanze fattuali nelle quali si esercita la genitorialit\u00e0 nei confronti del minore, e nega valore ad altre convenzioni, che pure riguardano la tutela dei minori, come la Convenzione di Istanbul. Soprattutto nega valore ad altre interpretazioni del disagio del minore proponendo sempre e comunque come rischio evolutivo del minore, la violazione di questo diritto e non la violazione del diritto del minore alla sicurezza e alla cura<\/strong>. Tralasciamo qui di citare la corposa letteratura internazionale presente sul tema degli effetti della violenza assistita e diciamo solo che in caso di violenza assistita la separazione da un genitore violento \u00e8 considerato sul piano clinico il primo passo per ottenere un miglioramento delle condizioni di disagio psicologico di un bambino.<\/strong><\/p>\n Come rappresentazione emblematica di questa metodologia che mette al centro\u00a0 il presunto diritto alla bi-genitorialit\u00e0 nel determinare gli affidi, portiamo alcuni stralci tratti dalle Linea guida degli psicologi del Lazio. Queste metodologie hanno trasformato in un criterio psicologico il diritto alla bi-genitorialit\u00e0: ovvero hanno statuito che la competenza genitoriale del singolo \u00e8 soddisfatta se il genitore garantisce\/facilita la presenza\/accesso dell\u2019altro genitore al rapporto con il\u00a0 figlio.<\/strong> \u00c8 di tutta evidenza che questo criterio c.d. dell\u2019accesso\u00a0 non potr\u00e0 mai essere soddisfatto nei casi di violenza perch\u00e9 la donna che ha subito violenza non potr\u00e0 mai avere un atteggiamento “amichevole” e di apertura verso un partner da cui spesso \u00e8 fuggita per mettere al riparo se stessa ed i figli. <\/strong>Dalle \u201cLinee Guida per l’ascolto del minore nelle separazioni e divorzi\u201d a cura di Malagoli Togliatti, Lavadera, Capri, Rossi, Crescenzo, Ordine\u00a0 degli psicologi del Lazio\u201d, 2012, si legge:<\/p>\n Nel caso specifico delle separazioni e dei divorzi, la valutazione della genitorialit\u00e0 verter\u00e0 in maniera specifica sulle capacit\u00e0 di ciascun genitore di salvaguardare la relazione del figlio con l\u2019altro genitore, la capacit\u00e0 di garantire al figlio una continuit\u00e0 affettiva e relazionale, nonch\u00e9 la capacit\u00e0 di salvaguardare il figlio stesso dal confitto con l\u2019altro genitore (coinvolgimento in dinamiche triangolari disfunzionali, squalifiche dell\u2019altro genitore, conflitti di lealt\u00e0, ecc.).<\/em><\/p>\n L\u2019esperto dovr\u00e0 sempre avere una funzione di filtro e di rielaborazione dei contenuti e dei significati di ci\u00f2 che avviene durante gli incontri di consulenza, svolti alla presenza dell\u2019altro coniuge\/partner e\/o del minore. Questo per evitare di amplificare il conflitto.<\/em><\/p>\n Il colloquio congiunto consente di osservare le modalit\u00e0 di rapporto tra i due ex partner, attraverso la valutazione della capacit\u00e0 o meno di dialogare, dell\u2019entit\u00e0 e della modalit\u00e0 attraverso cui si esprime il conflitto, delle capacit\u00e0 negoziali e soprattutto dell’attenzione di ognuno di ascoltare le ragioni dell\u2019altro.<\/em><\/p>\n <\/p>\n L\u2019ascolto del minore da parte dell\u2019esperto parte dalla necessit\u00e0 di tutelare la continuit\u00e0 dello stile di vita del figlio e delle sue relazioni con le figure significative, puntando alla salvaguardia del rapporto con le famiglie di origine e con entrambi i genitori.<\/em><\/p>\n L\u2019obiettivo della consulenza \u00e8 quindi risolvere la conflittualit\u00e0 dando vita a un intervento trasformativo, scavalcando completamente il tema della valutazione di elementi ostativi all\u2019applicazione di questo principio e della necessit\u00e0<\/strong>, in caso di violenza, di porre in sicurezza la donna vittima di violenza ed i figli minori.<\/p>\n Donna e figli, in questa metodologia, sono costretti a confrontarsi con l\u2019autore di violenza nel ruolo di partner\/padre, abbandonando le difese per andare incontro ai presunti diritti in linea paterna<\/p><\/blockquote>\n In particolare il consulente richiede alla donna, se vuole essere considerata competente come genitore e non essere esclusa dall\u2019affido e\/o allontanata dai figli,\u00a0 di essere collaborativa<\/strong> con il partner e di facilitargli l\u2019accesso al minore, nel caso anche di un netto rifiuto da parte di quest\u2019ultimo. La consulenza progettata con questa metodologia, che ritroviamo in altri protocolli come quello di Milano, porta a considerare la donna responsabile dell\u2019insuccesso del consulente che si \u00e8 speso nel tentativo di mediazione,<\/strong> il quale ha negato la situazione di violenza domestica qualificandola come reciproca conflittualit\u00e0, ascrivibile spesso all\u2019ostruzionismo della donna con la vocazione a stabilire un rapporto simbiotico con il figlio.<\/p>\n In nessuna di queste consulenze, che nascono sotto l\u2019egida del diritto alla bi-genitorialit\u00e0, viene preso in considerazione il comportamento del padre prima della separazione<\/strong>. Anche l\u00e0 dove siano presenti atti di procedimenti, denunce, rinvii a giudizio, sentenze di primo grado o racconti della violenza subita dalla donna, il consulente non li prende in considerazione se non per argomentare che non si tratta di violenza e che la donna ha alterato la realt\u00e0, o non \u00e8 stata in grado di testimoniare in modo attendibile quanto successo<\/strong> dopo la separazione dal partner rappresentata come un lutto da elaborare.<\/p>\n \u00c8 chiaro che la violenza non costituisce per questi consulenti forensi un buon motivo per limitare la responsabilit\u00e0 genitoriale del padre o considerare la genitorialit\u00e0 paterna incompetente<\/p><\/blockquote>\n Se i minori si rifiutano di incontrare il padre non viene presa in considerazione la prima opzione che, in questi casi, \u00e8 quella che il minore sia vittima di violenza assistita. Al contrario\u00a0 tutti, come prima ipotesi senza vagliarne altre, si affidano al costrutto dell\u2019alienazione parentale descritta non tanto pi\u00f9 come sindrome\u00a0ma come comportamento ostruzionistico della madre.<\/strong> Quando poi il comportamento della madre non sia dimostrato con dati di fatto, ecco che si ricorre alla dimensione clinica dell\u2019inconscio, parlando di trasferimento di vissuti, intenzioni, desideri inconsci, proiettati dalla madre sul bambino che renderebbero quest\u2019ultimo prigioniero del mondo materno. Costruzioni che possono trovare eventualmente spazio in sede clinica e non possono certo avere accesso nelle aule giudiziarie<\/strong> pena l\u2019inquinamento delle procedure, fondate su fatti e comportamenti provati.<\/p>\n Una volta poi affermata, con queste metodologie, la responsabilit\u00e0 materna, chiamando in causa anche l\u2019inconscio, si giunge alla parte pi\u00f9 oscurantista e drammatica delle indicazioni del consulente sd forense, ovvero l\u2019allontanamento traumatico del minore dalla madre<\/strong> e dal suo contesto abituale di vita. Questo aspetto consequenziale dell\u2019intervento della cosiddetta psicologia forense non trova fondamento in alcun costrutto scientifico degno di questo nome<\/strong> e non abita il mondo sanitario la cui massima \u00e8 primum non nocere<\/em>. Nessun codice deontologico, in ambito\u00a0 sanitario, prevede interventi costrittivi, afflittivi e traumatici definibili come interventi terapeutici.<\/strong><\/p>\n Quando il bambino \u00e8 a rischio per la sua vita, il codice civile interviene con il suo articolo 403 che impone di sottrarre il minore al suo contesto solo se vi \u00e8 una provata emergenza e in presenza di un rischio per la vita.<\/strong> Al di l\u00e0 di questo, che non \u00e8 comunque un intervento psicologico o terapeutico, sanitario, non sono previsti altri interventi di natura costrittiva se non il TSO, ovvero il trattamento sanitario obbligatorio, che vale per tutti, adulti e minori, e che \u00e8 disciplinato da altre norme, la legge 833\/78 che riguarda l\u2019ordinamento sanitario e non giudiziario.N<\/p>\n Nonostante questo tipo di intervento traumatico e afflittivo sul minore non sia nemmeno concepibile in ambito psicologico, gli psicologi sd forensi lo hanno indicato come l\u2019unico intervento che pu\u00f2 restituire la genitorialit\u00e0 negata ad un padre<\/p><\/blockquote>\n Ecco cosa dicono nel loro documento \u201cBuone prassi giudiziarie e psicosociali in favore della bigenitorialit\u00e0 e di contrasto all\u2019alienazione parentale\u201d<\/strong> firmato da 10 sigle (Centro Studi Famiglia dell’Associazione Circolo Psicogiuridico, Centro Universitario Internazionale, Centro Universitario di Studi e Ricerche in Scienze Criminologiche e Vittimologia, Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione, La Casa di Nilla, Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione dei minori, Master in Neuropsicologia e Psicopatologia Forense \u2013 Universit\u00e0 di Padova, Societ\u00e0 Italiana Scienze Forensi \u2013 SISF, Societ\u00e0 di Psicologia Giuridica \u2013 SPG, Unit\u00e0 PsicoForense \u2013 UPF, Universit\u00e0 IUSVE di Venezia):<\/p>\n Quando il figlio continua a rifiutare qualsiasi contatto e comunicazione con il genitore escluso e con i suoi parenti, in mancanza di altre opzioni praticabili, sar\u00e0 necessario prevedere il suo trasferimento in una residenza transitoria presso una struttura specializzata per minorenni.<\/em><\/p>\n <\/p>\n A seconda dei casi, il programma di incontri in spazio neutro prevede operatori esperti che, utilizzando apposite tecniche e strumenti, svolgano un ruolo di facilitatori della relazione con entrambi i genitori. In linea generale questi programmi devono svilupparsi in un continuum che dallo spazio neutro porti gradualmente verso periodi di permanenza presso l\u2019abitazione del genitore precedentemente respinto.<\/em><\/p>\n Un trattamento inteso nelle forme del sostegno psicologico e\/o psicoterapico\u00a0 finalizzato a far acquisire al minore maggior consapevolezza delle proprie relazioni familiari, potrebbe risultare inefficace innanzitutto per mancanza di motivazione al cambiamento, tanto pi\u00f9 se il bambino continua a subire il condizionamento del genitore che ha alimentato la sua avversione nei confronti dell’altro nel corso dell\u2019intervento, sino a poter provocare, talvolta, paradossalmente una cronicizzazione del rifiuto.<\/em><\/p>\nLa psicologia giuridica<\/strong><\/h4>\n
Il diritto alla bigenitorialit\u00e0<\/strong><\/h4>\n
Linea guida degli psicologi del Lazio<\/strong><\/h4>\n
La Consulenza Tecnica d’ufficio<\/strong><\/h4>\n
L’alienazione parentale<\/strong><\/h4>\n
Sottrazione del minore con uso della forza<\/strong><\/h4>\n
Richard Gardner e il trattamento sul minore<\/strong><\/h4>\n