{"id":15570,"date":"2021-03-11T06:55:03","date_gmt":"2021-03-11T05:55:03","guid":{"rendered":"https:\/\/donnexdiritti.com\/?p=15570"},"modified":"2021-03-11T07:24:40","modified_gmt":"2021-03-11T06:24:40","slug":"stereotipi-e-pregiudizi-sessisti-nel-sistema-giudiziario-che-intralciano-la-protezione-delle-donne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/donnexdiritti.com\/2021\/03\/11\/stereotipi-e-pregiudizi-sessisti-nel-sistema-giudiziario-che-intralciano-la-protezione-delle-donne\/","title":{"rendered":"Gli stereotipi sessisti e i pregiudizi all’interno del sistema giudiziario"},"content":{"rendered":"

Sono ormai oltre 30 anni che dedico il mio impegno politico e la mia attivit\u00e0 professionale alla difesa dei diritti delle donne vittime di violenza maschile accolte e ospitate nei centri antiviolenza dell\u2019Associazione Differenza Donna e posso di certo affermare che attualmente il nostro ordinamento integrato dalle fonti internazionali e di diritto europeo<\/strong>, direttamente applicabili nel nostro Paese in base all\u2019obbligo di interpretazione conforme ai sensi dell\u2019art.117 della Costituzione, \u00e8 fornito di strumenti giuridici idonei a reprimere il fenomeno della violenza di genere contro le donne<\/strong>.<\/p>\n

Le leggi<\/strong><\/h4>\n

Da un sistema che legittimava fino al 1963 lo ius corrigendi<\/em> del marito sulla moglie, siamo arrivati a costruire, grazie al movimento femminista, un impianto di strumenti giuridici che considerano la violenza maschile contro le donne una violazione dei diritti umani<\/strong> grazie anche alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d\u2019Europa ratificata dall\u2019Italia nel 2013, la Convenzione Cedaw delle Nazioni Unite per l\u2019eliminazione di tutte le forme \u00a0di discriminazione delle donne ratificata dall\u2019Italia dal 1985, e la Corte CEDU.<\/p>\n

violenza maschile sulle donne riconosciuta in quanto una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguale tra i sessi<\/p><\/blockquote>\n

\"\"Cos\u00ec anche sul piano processuale: da un sistema che di fatto trasformava la vittima in imputata, siamo passati a riconoscere la persona offesa meritevole di attenzione e di protezione<\/strong> (Direttiva dell\u2019Unione Europea 2012 sui diritti della vittima) e per ultimo la legge n.69\/del 2019 (cd Legge Codice Rosso) proprio in attuazione delle leggi internazionali che ha apportato ulteriori\u00a0 modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, a garanzia della tutela dei diritti e delle libert\u00e0 delle donne che denunciano la violenza maschile. <\/strong>Oggi, ci troviamo dunque a operare in un quadro normativo nazionale di diritto sostanziale e processuale astrattamente idoneo a contrastare il fenomeno. La magistratura insieme alle FFOO non hanno pi\u00f9 alibi. Il problema grave per\u00f2 \u00e8 la non attuazione delle norme: <\/strong>come ci ha ricordato nell’ottobre 2020 la Corte di Strasburgo nelle considerazioni sulle iniziative assunte a seguito della condanna Talpis\/c Italia. Si consideri anche che la Corte europea per i diritti umani, cos\u00ec come il Grevio (Organo di monitoraggio della Convenzione di Istanbul), nel rapporto pubblicato il 13 gennaio 2020 sull\u2019attuazione della Convenzione di Istanbul denunciano\u00a0 entrambi che<\/p>\n

la violenza maschile nei confronti delle donne in Italia \u00e8 un fenomeno ancora sommerso, non riconosciuto, spesso sottovalutato e con una risposta giudiziaria inadeguata<\/p><\/blockquote>\n

Gli ostacoli all’accesso alla giustizia<\/strong><\/h4>\n

\"\"L\u2019accesso alla giustizia delle donne \u00e8 ostacolato dalla diffusione di stereotipi e pregiudizi sessisti che compromettono l\u2019accertamento dei fatti in sede processuale. Per prima cosa, le donne non sono credute<\/strong>: nelle sentenze si legge che sono astute, bugiarde, scaltre, manipolatrici, irrazionali, volubili, non coerenti, fragili, dipendenti dall\u2019uomo, alienanti, provocatrici.<\/strong> Gli stereotipi e i pregiudizi sessisti occultano i fatti di violenza e portano i magistrati ad adottare un comportamento che conduce a una discriminazione contro le donne, fino a comportare persino l\u2019impunit\u00e0 del crimine cos\u00ec\u00a0 come emerge dai risultati del progetto di ricerca STEP 2020 condotto dall\u2019Universit\u00e0 della Tuscia in collaborazione con l\u2019Associazione Differenza Donna<\/strong>, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunit\u00e0 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si \u00e8 basata sull\u2019analisi di 228 sentenze penali tra il 2014 e il 2020, riguardanti casi di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking.<\/p>\n

Si dice che le donne esagerano, si minimizzano i maltrattamenti psicologici e le violenze economiche anche quando comportano gravissime ripercussioni<\/p><\/blockquote>\n

\"\"di dipendenza e soggezione, che sono a volte prodromiche al femminicidio che \u00e8 solo l\u2019ultimo atto punitivo, quasi sempre programmato, di una lunga serie di violenze psicologiche, a volte fisiche e spesso prive di riscontro medico. La violenza del partner o ex partner si confonde sistematicamente con il conflitto di coppia pregiudicando non solo i diritti e la libert\u00e0 delle donne ma anche i diritti dei bambini e delle bambine.<\/strong> Si parla di \u201csituazioni conflittuali\u201d\u00a0 o\u00a0 di \u201cliti in famiglia\u201d, ponendo sullo stesso piano l\u2019uomo responsabile delle violenze e la donna che le subisce. La violenza maschile troppo spesso si legge quale \u201creazione\u201d al comportamento della donna mistificando la realt\u00e0 finanche giungendo a colpevolizzare la donna per non\u00a0 essere stata capace di contenere gli scatti dell\u2019uomo<\/strong>. Oppure si valuta come una\u00a0 \u201csituazione di tensione\u201d <\/em>fra i coniugi, determinata da motivi caratteriali e non da una condotta di sopraffazione del marito sulla moglie.<\/p>\n

Stereotipi e pregiudizi nelle sentenze<\/strong><\/h4>\n

Applicare uno sconto di pena al marito che sequestra picchia e stupra la moglie perch\u00e9 lei \u00e8 troppo disinvolta (Corte di Appello di Milano del 18 settembre 2020), significa occultare la responsabilit\u00e0 dell\u2019autore dei crimini, colpevolizzare la donna, giustificare l\u2019uomo violento che da aggressore diventa vittima.<\/strong> Significa mettere il marchio di approvazione dello Stato a quello stereotipo sessista per cui una donna libera e \u201cdisinvolta\u201d pu\u00f2 essere maltrattata stuprata sequestrata dal marito.<\/p>\n

Stereotipi giudiziari utilizzati anche da avvocati che veicolano nella difesa i pi\u00f9 vetusti schemi di comportamento con domande, ammesse dal o dalla giudice, e volte esclusivamente a confermare il pregiudizio che la colpa del crimine sia per forza di cose della donna<\/p><\/blockquote>\n

\"\"Il sostrato culturale che nelle aule giudiziarie si veicola da parte della difesa degli imputati \u00e8\u00a0 quasi sempre infarcito da suggestioni sessiste: in luogo di ricorrere ad argomentazioni giuridiche, di contestare i fatti sulla base di prove, si accusa la donna di essere moglie o madre inadeguata dinanzi alla quale “l\u2019imputato ha perso la testa”. <\/strong>Nei delitti di violenza sessuale dove si annidano gli stereotipi e i pregiudizi sessisti pi\u00f9 remoti: si dice che la donna provoca, che se avesse voluto avrebbe potuto sottrarsi alla violenza, oppure che se ha accettato di bere, vuole dire che acconsentiva anche al rapporto sessuale. Partendo dal pregiudizio che la donna \u00e8 mendace, si afferma che non c\u2019\u00e8 consenso solo quando vi \u00e8 la prova della resistenza fisica all\u2019aggressione sessuale e ci\u00f2 anche in situazioni che escludono per la donna la possibilit\u00e0 di prestare un valido consenso o di opporre resistenza<\/strong>, come nel caso in cui la donna sia paralizzata dalla paura.<\/p>\n

Le donne non urlano, hanno paura di morire<\/strong><\/h4>\n

\"\"Ci\u00f2 significa negare l\u2019esperienza di centinaia di donne che accogliamo nei centri antiviolenza da cui emerge che la non reazione all\u2019aggressione sessuale \u00e8 una forma di auto-protezione: le donne non urlano, non reagiscono perch\u00e9 hanno paura di\u00a0 essere uccise.<\/strong> Come ad esempio nel caso di violenze sessuali commesse dal partner maltrattante che si consumano in un contesto di abituale sopraffazione e di esercizio di potere e controllo, violenze sessuali in cui le donne non oppongono resistenza o non manifestano un esplicito dissenso perch\u00e9 hanno paura di reazioni ulteriormente violente.<\/strong> Un crimine questo largamente diffuso. Oppure, sulla base dello stereotipo sessista per cui le donne sono sessualmente disponibili,<\/p>\n

si nega il crimine anche quando riportano lesioni vaginali refertate dal pronto soccorso conseguenti alla violenza sessuale denunciata<\/p><\/blockquote>\n

Sentenze in cui le lesioni vengono motivate quali <\/strong>“espressioni di un rapporto consensuale passionale particolarmente energico e svolto con foga in ragione dello stato di forte eccitazione\u00a0 dell\u2019uomo\u201d<\/strong>; o ancora<\/em> l’uomo ha agito “in modo energico e focoso [\u2026] con particolare esuberanza sul piano degli approcci sessuali”<\/em>; arrivando ad argomentare che non si pu\u00f2 escludere che lui abbia effettuato una energica divaricazione senza che ci\u00f2 concretasse una prevaricazione della volont\u00e0 della partner”<\/em><\/strong> (Corte d\u2019appello di Cagliari 2017). Una sentenza questa che abbiamo portata all\u2019attenzione del comitato Cedaw F\/contro Italia 2019 e attualmente ancora in fase decisionale.<\/p>\n

La donna non \u00e8 creduta<\/strong><\/h4>\n

\"\"Ancora la donna \u00e8 diabolica, astuta: nel caso in cui ho assistito una ragazza minorenne stuprata da un suo coetaneo, la strategia difensiva dell\u2019imputato era volta a sostenere che la ragazza mentiva per vendicarsi del fatto che lui l\u2019aveva rifiutata.<\/strong> Un pregiudizio che nasce dallo stereotipo che una donna esiste solo se riconosciuta dallo sguardo di un uomo. Un pregiudizio molto diffuso \u00e8 anche quello delle querele strumentali proposte nel corso della separazione o dei giudizi di affidamento,<\/strong> e questo malgrado dall\u2019esperienza dei centri antiviolenza emerga che le donne denunciano proprio in fase di separazione per tutelare la propria incolumit\u00e0 e quella dei figli, lo fanno perch\u00e9 l\u2019uomo maltrattante non accetta la ribellione della donna e dinanzi alla sua scelta di libert\u00e0 di chiudere la relazione, la punisce aggravando la sua condotta violenta arrivando persino ad uccidere.<\/strong><\/p>\n

L\u2019uomo maltrattante di regola continua ad \u00a0esercitare potere e controllo anche in occasione delle visite genitoriali ai figli<\/p><\/blockquote>\n

\"\"Ma le donne non sono credute: nelle sentenze civili, negli gli atti dei servizi sociali e nelle consulenze tecniche disposte dai giudici civili, si nega la violenza del partner e si legge di relazioni conflittuali, di violenza relazionale, ma non si riconosce la situazione di\u00a0\u00a0 prevaricazione e di controllo esercitata dall\u2019uomo<\/strong>: condotta questa in alcun modo compatibile con l\u2019esercizio della genitorialit\u00e0 intesa come responsabilit\u00e0. Nonostante la Convenzione di Istanbul imponga di prendere in dovuta considerazione la violenza assistita subita dai bambini\/e \u201cal momento di determinare i diritti del padre di visita ai figli\u201d,<\/strong> nella realt\u00e0 l\u2019uomo violento raramente \u00e8 invitato a prendere consapevolezza della gravit\u00e0 della propria condotta e del riverbero di quest\u2019ultima sulla vita dei figli.<\/p>\n

I bambini ospitati nelle case rifugio con le madri, sono traumatizzati per aver assistito alle violenze in casa del padre contro la madre<\/p><\/blockquote>\n

I figli e la stigmatizzazione delle donne nelle Ctu<\/strong><\/h4>\n

Eppure le donne non sono credute anche quando rappresentano le paure dei figli a incontrare il padre, tanto da venir stigmatizzate dai o dalle consulenti tecniche come \u201ctroppo protettive\u201d, \u201cmalevoli\u201d, \u201c non amicale\u201d ,\u201cnon cooperative\u201d con l\u2019altro genitore, \u201costili\u201d, \u201cparanoiche\u201d, \u201csimbiotiche\u201d, o addirittura \u201calienanti\u201d.<\/strong>\u00a0 Sul punto tengo a evidenziare che i Consulenti tecnici nominati dal giudice civile in sede di separazione o di affidamento dei figli minorenni hanno solo una funzione di ausilio al giudicante, come prevede il codice, ma nei fatti sono ormai fonte prevalente della valutazione dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria Civile<\/strong> e spesso si esprimono in contrasto con i provvedimenti emessi in sede penale a tutela delle donne. E attualmente la Commissione di inchiesta al Senato sul Femminicidio, presieduta dall\u2019Onorevole Valeria Valente, sta analizzando tali problematiche denunciate dalle avvocate dei Centri antiviolenza.<\/p>\n

\"\"Nei centri antiviolenza assistiamo donne che pur avendo ottenuto dal giudice penale una misura cautelare specifica a tutela della propria integrit\u00e0 quale l\u2019ordine di allontanamento<\/strong> dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente da lei frequentati, sono poi obbligate, in sede di consulenza tecnica, a incontrare l\u2019uomo<\/strong> per lo svolgimento della stessa. Troppo spesso i consulenti tecnici d\u2019ufficio pongono i genitori sullo stesso piano e l invitano a intraprendere percorsi di mediazione, in contrasto con i principi della Convenzione di Istanbul e con la direttiva n.29 \/2012 UE,\u00a0 che invita le Autorit\u00e0 Statali a ridurre il contatto tra autore del reato e vittima, dando prevalenza all\u2019obiettivo di recupero della figura paterna e sottovalutandone la pericolosit\u00e0 anche per i\u00a0 figli\/e.<\/strong><\/p>\n

sottovalutazione che espone le donne a vittimizzazione secondaria durante tutto l\u2019iter giudiziario civile e penale: cosa vietata dalla Convenzione di Istanbul<\/p><\/blockquote>\n

L\u2019obbligo di sradicare e prevenire gli stereotipi sessisti tra gli operatori del diritto \u00e8 sancito dalla raccomandazione generale n.33 sull\u2019accesso alla giustizia delle donne del 2015, dall\u2019art.5 della Cedaw, dall\u2019art 12 della Convenzione di Istanbul. Eliminare gli stereotipi e i pregiudizi di genere nel sistema giudiziario \u00e8 un passo cruciale per garantire il diritto alla non discriminazione<\/strong> e all\u2019uguaglianza tra uomini e donne, il diritto a un processo equo, all\u2019uguaglianza davanti alla legge (artt 2,3,111 \u00a0Cost). La questione della violenza maschile contro le donne \u00e8 una questione di ordine sociale e politico con radici storiche e culturali<\/strong>, e perci\u00f2 modificabili solo grazie all\u2019impegno collettivo di tutti\/e per una riforma sociale che potr\u00e0 giovare alla collettivit\u00e0, contribuendo a riscrivere la grammatica delle dinamiche processuali, ma anche e soprattutto delle relazioni tra i sessi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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