Senato, arriva l’interrogazione parlamentare sulla Pas nei tribunali

La senatrice Giuliana Carlino dell'Idv presenta alcune domande cruciali sull'uso dell'alienazione parentale

Luisa Betti Dakli
Luisa Betti Dakli
Direttrice di DonnexDiritti Network e International Women



La guerra che si sta consumando sulla Pas (Sindrome di alienazione parentale) e il tentativo del ripristino della patria potestà in Italia che passa attraverso la proposta di ben 5 ddl (4 al senato e 1 alla camera, di modo che almeno uno di questi passi tra cui Ddl 957 Ddl 2800 Ddl 2454), sta scatenando un a

attacco frontale a tutte le professioniste che si occupano di diritti di donne e minori

e che stanno cercando di spiegare quali potrebbero essere gli effetti devastanti nel caso questa prassi passasse come norma di legge. Tutta l’informazione a tambur battente fatta su  femminicidio, violenza domestica, stupro, violenza assistita sui minori, non ha suscitato neanche in minima parte la reazione che si è creata nel momento in cui  si è cominciato a parlare di PAS e di patria potestà.

Giuliana Carlino

Per non sottostare al silenzio forzato che ci vorrebbero imporre e cercando di schivare gli strali avvelenati che sono arrivati direttamente, pubblico l’interrogazione parlamentare presentata da Giuliana Carlino (che ha ritirato la sua firma dal ddl insieme al senatore Stefano Pedica), e pubblicamente consultabile online, da cui si può meglio dedurre di cosa si parla concretamente quando si nomina la parola PAS, una “malattia” inserita spesso qui in Italia nelle CTU degli psicologi incaricati dai tribunali, là dove in Spagna un medico o uno psicologo che facciano della diagnosi di questa malattia  possono essere denunciati al rispettivo Ordine Professionale.

Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce: Utilizzo della parental alienation syndrome nelle cause giudiziali di separazione – Atto Senato – Interrogazione a risposta scritta presentata da GIULIANA CARLINO 

CARLINO – Ai Ministri della giustizia e della salute – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

nel gennaio 2011 un’assistente sociale, una dirigente dei servizi sociali ed una psicologa operanti presso l’Asl (…), hanno inoltrato alla Corte d’appello di Firenze ed al Tribunale dei minori di Firenze, apposite relazioni in cui diagnosticavano la presunta e controversa sindrome della “parental alienation syndrome” (PAS) su una minore, proponendo con urgenza l’allontanamento della piccola dalla casa materna, dove tuttora è collocata, e la decadenza della patria potestà della genitrice; la madre ha proceduto ad una querela presso la Procura di Livorno (…), chiedendo al Sindaco e alla responsabile dei servizi sociali del Comune la sostituzione delle operatrici per il loro operato pregiudizievole e asserendone la mancanza di obiettività.

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Livorno chiedeva tuttavia l’archiviazione in quanto riteneva che le tre operatrici avessero esposto una valutazione professionale. La madre faceva opposizione alla richiesta di archiviazione (…), argomentando come la valutazione professionale avesse incluso la diagnosi di una patologia non formalmente riconosciuta ed anzi oggetto di forte contestazione nella letteratura medico-scientifica sia in Italia che all’estero;

in data (…) la dirigente dei servizi sociali e l’assistente sociale convocavano la piccola e la sua mamma allo scopo di fare un incontro protetto con il padre. Vista la reazione ostile e spaventata della bambina che, per l’ennesima volta, opponeva un netto rifiuto all’incontro con il padre, le due operatrici avrebbero provveduto a stilare una relazione in cui accusavano la madre di aver tenuto un comportamento non collaborativo. A giudizio della donna, invece, esse si sarebbero rivolte in maniera offensiva alla madre, la quale procedeva con ulteriori denunce e richieste di sostituzione.

In data (…), infine, il giudice delle indagini preliminari accoglieva la richiesta di archiviazione, accettando le motivazioni del pubblico ministero; va tenuta presente la circostanza che la bambina avrebbe confidato a più persone di avere subito molestie dal padre, ma il consulente tecnico d’ufficio, all’epoca incaricato di analizzare la situazione familiare, non aveva considerato credibile tale accusa. Anche sull’assunto di queste conclusioni, il PM di Pisa ha infatti chiesto e ottenuto l’archiviazione delle denunce di abuso;

valutato che:

si assiste sempre più frequentemente all’utilizzo, nella cause giudiziali di separazione, della citata PAS al fine di decidere sull’affidamento dei figli. Tale sindrome, tuttavia, non è comunemente riconosciuta come verificabile né attendibile da ampia parte della comunità scientifica internazionale. Per citare alcune importanti prese di posizione in materia, si evidenzia che nel marzo 2010 l’Associazione dei neuropsichiatri spagnoli ha criticato ufficialmente il suo uso, sia psichiatrico che giuridico, e lo stesso Governo spagnolo ha indirizzato una nota ai professionisti del settore, onde evitarne l’utilizzo.

Negli Stati Uniti d’America i procuratori di Stato hanno adottato nel 2003 una risoluzione al fine di non utilizzare la PAS nelle cause di affidamento di minori; il Dipartimento di giustizia del Canada, infine, ha emanato una direttiva suggerendo di ricorrere ai normali strumenti processuali già esistenti, che offrirebbero maggiori garanzie di scientificità. La PAS, non a caso, è stata definita da uno studio commissionato dalla NDAA (la più grande associazione dei procuratori di Stato americani) come uno strumento utilizzabile da un genitore per screditare accuse di abuso sessuale da parte del figlio e del genitore alienante.

Secondo tale associazione la PAS costituirebbe una teoria non dimostrata, potenzialmente in grado di minacciare l’integrità del sistema di giustizia penale e la sicurezza di bambini vittime di abusi; tale patologia non è, dunque, riconosciuta unanimemente nel panorama internazionale e neppure nel mondo scientifico italiano: nondimeno, essa viene sovente prospettata, ed utilizzata nei casi di contenziosi di separazione afferenti all’affidamento dei minori e, non di rado, ove vi siano bambini che lamentano violenze ricevute da uno dei genitori,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia non ritenga di dover valutare la possibilità di attivare il proprio potere ispettivo presso il Tribunale dei minorenni di Firenze, allo scopo esclusivo di accertare se i servizi giudiziari abbiano proceduto secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti; se il Ministro della salute consideri compatibile con i doveri professionali del personale operante presso l’Azienda sanitaria locale di Livorno l’aver proposto l’allontanamento di una minore dalla casa materna, su controverse basi informative, scientifiche e conoscitive.

 

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